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Documento


142946
IDG821200005
82.12.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Follieri Enrico
Sospensione degli atti negativi
nota a ord. TAR UM 30 settembre 1980
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 639-642
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15302; D15306
Si evidenziano le ragioni che consentono la sospensione solo di alcuni atti negativi, elaborando il pensiero della giurisprudenza. Il giudice amministrativo sospende gli atti impugnati quando, per il ricorrente, vi e' grave ed irreparabile compromissione dell' interesse materiale (substrato sociologico legittimo) oppositivo, non pretestivo, poiche' interviene sull' esecuzione concreta degli effetti giuridici. Per esigenze di giustizia sostanziale sono stati sospesi atti negativi - che non producono effetti innovativi - tutelando anche interessi pretensivi, ma quando la discrezionalita' e' limitata allo "an" e gli effetti sono preregolati dalla norma o dall' atto amministrativo poiche' la misura cautelare e' neutra e non puo' porre una regola degli effetti.
l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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