| L' A. parte dalla considerazione delle finalita' perseguite con la
possibilita' di sospensione, in sede giurisdizionale, degli atti
impugnati dinanzi ai giudici amministrativi, ravvisandole - in base
alle norme legislative - nell' impedire che un atto di cui si
discute, con qualche apparente fondamento, la legittimita' possa
produrre, prima della sentenza di merito, danni gravi e irreparabili.
Tale possibilita' di sospensione e' pero' generalmente negata, tanto
in dottrina quanto in giurisprudenza, nei confronti degli atti
inidonei a produrre danni, in quanto non produttivi di effetti
positivi, quali gli atti di annullamento adottati da organi di
controllo. Sennonche', puo' la stessa conclusione sostenersi nei
confronti di atti di controllo che dispongano l' annullamento di atti
dichiarati immediatamente eseguibili, ricorrendone i presupposti di
legge? L' A. sostiene di no, posto che, nella ipotesi delineata l'
atto di controllo non e' meramente negativo, e dunque puo' produrre
quei danni gravi e irreparabili che giustificano l' adozione del
provvedimento cautelare.
| |