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142949
IDG821200011
82.12.00011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Azzariti Giuseppe
In tema di giudizio di responsabilita' amministrativa
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 5, pt. 1, pag. 997-1000
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15400; D1611
Con la legge 15.XII.1961 n. 1304 sul "riordinamento dei ruoli del personale del ministero dell' agricoltura e foreste", per le necessita' organiche di funzionamento degli ispettorati di una intera regione, si e' accentrata l' attivita' gestoria di ordine amministrativo nel segretario contabile, a cui esclusivo carico cede quindi la responsabilita' dello espletamento della stessa, e le mansioni devolute all' ispettore sono state limitate a quelle di ordine squisitamente tecnico direzionale.- La pretesa connessa responsabilita' anche a carico dell' ispettore per omissione d' atti di ufficio o per culpa in vigilando, nel caso di illeciti penali perpetrati da funzionari da lui dipendenti, ha una sua autonomia e non puo' poggiare sul principio della solidarieta', si' che per lui non e' causa interruttiva della prescrizione la pendenza del giudizio penale celebratosi nei confronti dei funzionari responsabili.- Nel caso in cui l' ispettore non sia stato, con gli altri, soggetto passivo del procedimento penale, non puo' quindi nei suoi confronti, valere, quale causa interruttiva della prescrizione, la costituzione di parte civile nell' interesse dell' amministrazione.- Ai fini della detta interruzione della prescrizione non e' alla pari valido atto di messa in mora la comunicazione che venga a lui fatta dalla pendenza di un procedimento per l' accertamento del danno, del quale sara' poi anche a lui chiesto il risarcimento, se prima non se ne determini l' ammontare e della somma cosi' determinata non si sia fatta nei termini una esplicita richiesta.- Nell' ipotesi che il danno subito dall' erario sia ricollegabile ad azioni di terzi e ad inerzia dei pubblici dipendenti nell' impedirne gli effetti nocivi, l' azione di responsabilita' amministrativa avanti alla Corte dei Conti non e' esperibile se non dopo l' esito negativo dell' azione civile nei confronti dei terzi estranei all' amministrazione.
C. Conti sez. I 17 gennaio 1981, n. 6
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