| Con la legge 15.XII.1961 n. 1304 sul "riordinamento dei ruoli del
personale del ministero dell' agricoltura e foreste", per le
necessita' organiche di funzionamento degli ispettorati di una intera
regione, si e' accentrata l' attivita' gestoria di ordine
amministrativo nel segretario contabile, a cui esclusivo carico cede
quindi la responsabilita' dello espletamento della stessa, e le
mansioni devolute all' ispettore sono state limitate a quelle di
ordine squisitamente tecnico direzionale.- La pretesa connessa
responsabilita' anche a carico dell' ispettore per omissione d' atti
di ufficio o per culpa in vigilando, nel caso di illeciti penali
perpetrati da funzionari da lui dipendenti, ha una sua autonomia e
non puo' poggiare sul principio della solidarieta', si' che per lui
non e' causa interruttiva della prescrizione la pendenza del giudizio
penale celebratosi nei confronti dei funzionari responsabili.- Nel
caso in cui l' ispettore non sia stato, con gli altri, soggetto
passivo del procedimento penale, non puo' quindi nei suoi confronti,
valere, quale causa interruttiva della prescrizione, la costituzione
di parte civile nell' interesse dell' amministrazione.- Ai fini della
detta interruzione della prescrizione non e' alla pari valido atto di
messa in mora la comunicazione che venga a lui fatta dalla pendenza
di un procedimento per l' accertamento del danno, del quale sara' poi
anche a lui chiesto il risarcimento, se prima non se ne determini l'
ammontare e della somma cosi' determinata non si sia fatta nei
termini una esplicita richiesta.- Nell' ipotesi che il danno subito
dall' erario sia ricollegabile ad azioni di terzi e ad inerzia dei
pubblici dipendenti nell' impedirne gli effetti nocivi, l' azione di
responsabilita' amministrativa avanti alla Corte dei Conti non e'
esperibile se non dopo l' esito negativo dell' azione civile nei
confronti dei terzi estranei all' amministrazione.
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