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142950
IDG821200012
82.12.00012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caturano Antonio
Rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale in materia di pensioni di guerra
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 781-787
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1512; D15401
Il problema dei rapporti tra ricorso gerarchico (istituto con l' art. 17 della legge 28-7-'71, n. 585) e ricorso giurisdizionale alla Corte dei Conti in materia di pensioni di guerra, si e' posto a seguito della quasi contestuale entrata in vigore della legge istitutiva dei TAR (1034/'71, i quali, come e' noto, hanno-travolto l' antico principio della definitivita' degli atti degli organi periferici e centrali dello Stato. Per rispondere all' interrogativo se tali norme ricomprendano anche l' area delle pensioni di guerra, nel senso che esse abbiano eventualmente abrogato il predetto art. 17, lo studio esamina la locuzione usata dal legislatore che, nell' introdurre il ricorso gerarchico, "ammette" tale rimedio, e pone in rilievo che tale formula non implica l' inverso del concetto di obbligatorieta', sibbene designa soltanto la natura di 'onere' di tale gravame, cosi' come la stessa espressione, usata nella legislazione pensionistica precedente e in diversi campi giuridici (come quello del ricorso straordinario disciplinato del DPR 1199/'71), implica soltanto che l' interessato conserva la liberta' di ricorrere o di non ricorrere, e non gia' quella di scegliere strumenti alternativi per il proprio contenzioso. In tal senso, per altro, orienta anche la lettura dei lavori preparatori della Camera e del Senato che, con la emanazione dell' art. 17, intesero espressamente limitare l' i mpugnativa dinanzi la Corte dei Conti ai soli provvedimenti emessi dal Ministro (e, quindi, non a quelli per i quali si approntava il rimedio gerarchico). Allo stesso risultato interpretativo si puo' pervenire considerando che la legge 1034/'71 (e il successivo DPR 748/'72), pur essendo norme di portata generale, disciplinano il contenzioso relativo ad atti il cui sbocco giurisdizionale e' costituito dai TAR e dal Consiglio di Stato e il cui contenuto e' essenzialmente costituito da interessi legittimi (laddove la materia delle pensioni di guerra e' atta essenzialmente di diritti soggettivi, assoggettati ad un giudice speciale). In ogni caso, poi, la specialita' della materia delle pensioni di guerra e' riconosciuta espressamente dalla giurisprudenza della Corte dei Conti la quale da tale carattere ha estratto il principio che l' ammissibilita' dei gravami giurisdizionali in tale campo deve desumersi solo da una espressa previsione legislativa. E poiche' tutta la normativa vigente prevede come impugnabili dinanzi alla Corte solo gli atti del ministro, manca in radice la possibilita' di ritenere direttamente aggredibili dinanzi alla Corte atti di autorita' diverse dal Ministro, esplicitamente assoggettabili al ricorso gerarchico. (La circostanza marginale che, prima del '71, gli atti dei direttori provinciali del tesoro siano stati sempre considerati impugnabili dinanzi alla Corte non costituisce contraddizione rispetto alla precedente affermazione, perche' cio' derivo' da esplicite norme sul decentramento che conferirono tali provvedimenti carattere "definitivo"). Una ulteriore conferma di questo assunto e' costituito dal recente T.U. 915/'78 che ha rinnovato la previsione del contenzioso sulla materia ordinato sul duplice profilo del ricorso gerarchico e del ricorso alla Corte, il che prova ancora una volta la inammissibilita' di un ricorso alla Corte non preceduto dal gravame gerarchico.
l. 28 luglio 1971, n. 585 d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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