| Il problema dei rapporti tra ricorso gerarchico (istituto con l' art.
17 della legge 28-7-'71, n. 585) e ricorso giurisdizionale alla Corte
dei Conti in materia di pensioni di guerra, si e' posto a seguito
della quasi contestuale entrata in vigore della legge istitutiva dei
TAR (1034/'71, i quali, come e' noto, hanno-travolto l' antico
principio della definitivita' degli atti degli organi periferici e
centrali dello Stato. Per rispondere all' interrogativo se tali norme
ricomprendano anche l' area delle pensioni di guerra, nel senso che
esse abbiano eventualmente abrogato il predetto art. 17, lo studio
esamina la locuzione usata dal legislatore che, nell' introdurre il
ricorso gerarchico, "ammette" tale rimedio, e pone in rilievo che
tale formula non implica l' inverso del concetto di obbligatorieta',
sibbene designa soltanto la natura di 'onere' di tale gravame, cosi'
come la stessa espressione, usata nella legislazione pensionistica
precedente e in diversi campi giuridici (come quello del ricorso
straordinario disciplinato del DPR 1199/'71), implica soltanto che l'
interessato conserva la liberta' di ricorrere o di non ricorrere, e
non gia' quella di scegliere strumenti alternativi per il proprio
contenzioso. In tal senso, per altro, orienta anche la lettura dei
lavori preparatori della Camera e del Senato che, con la emanazione
dell' art. 17, intesero espressamente limitare l' i mpugnativa
dinanzi la Corte dei Conti ai soli provvedimenti emessi dal Ministro
(e, quindi, non a quelli per i quali si approntava il rimedio
gerarchico). Allo stesso risultato interpretativo si puo' pervenire
considerando che la legge 1034/'71 (e il successivo DPR 748/'72), pur
essendo norme di portata generale, disciplinano il contenzioso
relativo ad atti il cui sbocco giurisdizionale e' costituito dai TAR
e dal Consiglio di Stato e il cui contenuto e' essenzialmente
costituito da interessi legittimi (laddove la materia delle pensioni
di guerra e' atta essenzialmente di diritti soggettivi, assoggettati
ad un giudice speciale). In ogni caso, poi, la specialita' della
materia delle pensioni di guerra e' riconosciuta espressamente dalla
giurisprudenza della Corte dei Conti la quale da tale carattere ha
estratto il principio che l' ammissibilita' dei gravami
giurisdizionali in tale campo deve desumersi solo da una espressa
previsione legislativa. E poiche' tutta la normativa vigente prevede
come impugnabili dinanzi alla Corte solo gli atti del ministro, manca
in radice la possibilita' di ritenere direttamente aggredibili
dinanzi alla Corte atti di autorita' diverse dal Ministro,
esplicitamente assoggettabili al ricorso gerarchico. (La circostanza
marginale che, prima del '71, gli atti dei direttori provinciali del
tesoro siano stati sempre considerati impugnabili dinanzi alla Corte
non costituisce contraddizione rispetto alla precedente affermazione,
perche' cio' derivo' da esplicite norme sul decentramento che
conferirono tali provvedimenti carattere "definitivo"). Una ulteriore
conferma di questo assunto e' costituito dal recente T.U. 915/'78 che
ha rinnovato la previsione del contenzioso sulla materia ordinato sul
duplice profilo del ricorso gerarchico e del ricorso alla Corte, il
che prova ancora una volta la inammissibilita' di un ricorso alla
Corte non preceduto dal gravame gerarchico.
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