Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142951
IDG821200055
82.12.00055 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cognetti Stefano
Alcune considerazioni sulla motivazione della deliberazione di dimissione per fine periodo di esperimento dei dipendenti comunali e provinciali
nota a TAR VE 21 novembre 1980, n. 895
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1415-1416
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D14327
L' art. 224 del Testo Unico 383/1934 stabilendo che il provvedimento di dimissione per fine del periodo di prova debba essere motivato con la sola enunciazione della causa generica, ne impedisce ogni sindacato di eccesso di potere con grave pregiudizio alla tutela giurisdizionale del dipendente dimesso, e determina altresi' disparita' i trattamento poiche' negli alri settori del pubblico impiego l' obbligo di motivazione generica e' stato da tempo sostituito con l' obbligo puro e semplice di motivazione. Per tali motivi una nuova giurisprudenza (del 1969) ha equamente ritenuto che la norma, pure prescrivendo tale genericita' (come e' noto a garanzia dell' onorabilita' del dipendente), non escluderebbe il dovere per l' organo deliberante di indicare attraverso la verbalizzazione o col richiamo a relazione separata, tutti quegli elementi attestanti una consapevole valutazione del servizio prestato. Una piu' recente ma poco convincente giurisprudenza (del 1977) propone un tipo di motivazione che, pur escludendo l' addebito di fatti specifici, indichi tuttavia il modo sintetico le ragioni del giudizio negativo. Senza considerare l' obbiettiva difficolta' per l' amministrazione di evitare che l' atto possa incorrere nelle opposte censure per difetto od eccesso di motivazione (rectius violazione di legge), ci sembra che innanzi ad una ampia discrezionalita' le ragioni del giudizio non dovrebbero prescindere dall' addebito di fatti specifici, e cio' non solamente nell' iter logico dell' amministrazione, ma correlativamente anche nella formulazione dello stesso, per un adeguato sindacato di legittimita' sul provvedimento.
art. 224 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati