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| IDG821200055 | |
| 82.12.00055 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cognetti Stefano
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| Alcune considerazioni sulla motivazione della deliberazione di
dimissione per fine periodo di esperimento dei dipendenti comunali e
provinciali
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| nota a TAR VE 21 novembre 1980, n. 895
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| Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1415-1416
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D14327
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| L' art. 224 del Testo Unico 383/1934 stabilendo che il provvedimento
di dimissione per fine del periodo di prova debba essere motivato con
la sola enunciazione della causa generica, ne impedisce ogni
sindacato di eccesso di potere con grave pregiudizio alla tutela
giurisdizionale del dipendente dimesso, e determina altresi'
disparita' i trattamento poiche' negli alri settori del pubblico
impiego l' obbligo di motivazione generica e' stato da tempo
sostituito con l' obbligo puro e semplice di motivazione. Per tali
motivi una nuova giurisprudenza (del 1969) ha equamente ritenuto che
la norma, pure prescrivendo tale genericita' (come e' noto a garanzia
dell' onorabilita' del dipendente), non escluderebbe il dovere per l'
organo deliberante di indicare attraverso la verbalizzazione o col
richiamo a relazione separata, tutti quegli elementi attestanti una
consapevole valutazione del servizio prestato. Una piu' recente ma
poco convincente giurisprudenza (del 1977) propone un tipo di
motivazione che, pur escludendo l' addebito di fatti specifici,
indichi tuttavia il modo sintetico le ragioni del giudizio negativo.
Senza considerare l' obbiettiva difficolta' per l' amministrazione di
evitare che l' atto possa incorrere nelle opposte censure per difetto
od eccesso di motivazione (rectius violazione di legge), ci sembra
che innanzi ad una ampia discrezionalita' le ragioni del giudizio non
dovrebbero prescindere dall' addebito di fatti specifici, e cio' non
solamente nell' iter logico dell' amministrazione, ma
correlativamente anche nella formulazione dello stesso, per un
adeguato sindacato di legittimita' sul provvedimento.
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| art. 224 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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