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| IDG821200058 | |
| 82.12.00058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Romeo Giuseppe
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| Note in tema di giurisdizione sull' atto di avviamento obbligatorio a
carico del datore di lavoro privato
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| nota a Cons. Stato sez. VI 24 febbraio 1981, n. 87; Cass. sez. un.
civ. 17 febbraio 1981, n. 941
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| Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1399-1406
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D731; D1520; D15302; D1551
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| Il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione con le sentenze
annotate hanno per la prima volta affrontato il problema della
giurisdizione sull' atto di avviamento obbligatorio ex legge 2 aprile
1968 n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"). Sia il
consiglio di Stato che la Corte di Cassazione hanno affermato la
giurisdizione del giudice ordinario, e negata que lla del giudice
amministrativo, in quanto l' atto di avviamento obbligatorio, emesso
dall' Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione,
sarebbe atto meramente "ricognitivo" dei presupposti di legge dell'
obbligo a contrarre che grava sull' imprenditore. Tale atto non
avrebbe alcuna carica "autoritativa"; e d' altro canto l' obbligo a
contrarre con un invalido o assimilato sarebbe gia' contenuto nella
legge, e l' atto amministrativo si limiterebbe a specificarlo
conretamente. Per conseguenza, il datore di lavoro che, nel caso
concreto, contesta l' obbligo a contrarre fa valere una posizione di
"non soggezione" alla legge, che dovra' essere conosciuta dal giudice
ordinario. Tale autorevole soluzione giurisdizionale lascia
perplessi, alla luce di un esame condotto secondo una metodologia di
aderenza al dato normativo. Ed invero l' atto di avviamento
obbligatorio e' emesso dalla Pubblica Amministrazione nell' esercizio
di una pubblica funzione quale e' quella del collocamento, sia
ordinario che agevolato; esso e', inoltre, dotato non solo di un
aspetto ricognitivo ma anche di un aspetto autoritativo, giacche'
include "ordine" di assunzione; esso crea un rapporto obbligatorio
determinato (tra un singolo datore di lavoro e un singolo invalido o
assimilato) che non e' presente nella fattispecie astratta della
legge; prima dell' atto non esistono diritti e obblighi azionabili
all' assunzione. Da tutto cio' si deduce che l' atto di avviamento
obbligatorio, autoritativo e costitutivo di diritti ed obblighi, puo'
essere impugnato dal privato datore di lavoro presso il giudice
amministrativo. Viene invece condivisa la tesi del Consiglio di Stato
e della Corte di Cassazione secondo cui l' atto di avviamento
obbligatorio non costituisce il rapporto di lavoro, ma abbisogna del
consenso delle parti interessate; tesi condivisa altresi' dalla
costante giurisprudenza della Corte Suprema.
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| l. 2 aprile 1968, n. 482
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