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142954
IDG821200058
82.12.00058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romeo Giuseppe
Note in tema di giurisdizione sull' atto di avviamento obbligatorio a carico del datore di lavoro privato
nota a Cons. Stato sez. VI 24 febbraio 1981, n. 87; Cass. sez. un. civ. 17 febbraio 1981, n. 941
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1399-1406
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D731; D1520; D15302; D1551
Il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione con le sentenze annotate hanno per la prima volta affrontato il problema della giurisdizione sull' atto di avviamento obbligatorio ex legge 2 aprile 1968 n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"). Sia il consiglio di Stato che la Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, e negata que lla del giudice amministrativo, in quanto l' atto di avviamento obbligatorio, emesso dall' Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, sarebbe atto meramente "ricognitivo" dei presupposti di legge dell' obbligo a contrarre che grava sull' imprenditore. Tale atto non avrebbe alcuna carica "autoritativa"; e d' altro canto l' obbligo a contrarre con un invalido o assimilato sarebbe gia' contenuto nella legge, e l' atto amministrativo si limiterebbe a specificarlo conretamente. Per conseguenza, il datore di lavoro che, nel caso concreto, contesta l' obbligo a contrarre fa valere una posizione di "non soggezione" alla legge, che dovra' essere conosciuta dal giudice ordinario. Tale autorevole soluzione giurisdizionale lascia perplessi, alla luce di un esame condotto secondo una metodologia di aderenza al dato normativo. Ed invero l' atto di avviamento obbligatorio e' emesso dalla Pubblica Amministrazione nell' esercizio di una pubblica funzione quale e' quella del collocamento, sia ordinario che agevolato; esso e', inoltre, dotato non solo di un aspetto ricognitivo ma anche di un aspetto autoritativo, giacche' include "ordine" di assunzione; esso crea un rapporto obbligatorio determinato (tra un singolo datore di lavoro e un singolo invalido o assimilato) che non e' presente nella fattispecie astratta della legge; prima dell' atto non esistono diritti e obblighi azionabili all' assunzione. Da tutto cio' si deduce che l' atto di avviamento obbligatorio, autoritativo e costitutivo di diritti ed obblighi, puo' essere impugnato dal privato datore di lavoro presso il giudice amministrativo. Viene invece condivisa la tesi del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione secondo cui l' atto di avviamento obbligatorio non costituisce il rapporto di lavoro, ma abbisogna del consenso delle parti interessate; tesi condivisa altresi' dalla costante giurisprudenza della Corte Suprema.
l. 2 aprile 1968, n. 482
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