| L' A. individua nelle piu' qualificanti modificazioni di tipo
organizzatorio, introdotte dalla l. 650/1979 (la c.d. Merli-bis) al
testo della l. 319/1976 (la c.d. Merli), la puntuale applicazione dei
principi innovatori, in materia di tutela dell' ambiente e della
salute, affermati dal decreto 616/1977 e sviluppati dalla l. 833/1978
(la c.d. riforma sanitaria). Evidenzia che nel decreto 616 si
sancisce la essenziale connessione tra protezione dell' ambiente e
tutela preventiva della salute (artt. 27 e 101) e si attribuiscono le
funzioni socio-sanitarie non solo ai comuni singoli, ma anche alle
associazioni tra comuni e alle comunita' montane (artt. 25, comma 2 e
3; 32). Rileva che nella 833, mantenute ferme, in capo a tali enti,
le predette comp etenze di tipo autoritativo, si collocano i servizi
di igiene dell' ambiente nell' ambito della unita' sanitaria locale,
intesa come struttura tecnica operativa degli stessi enti.
Puntualizza che, seguendo questa nuova trama precettiva ed
organizzatoria, la l. 650 riduce le precedenti competenze della
provincia; assegna proprio ai comuni, singoli o associati, e alle
comunita' montane il potere autorizzatorio degli scarichi, pur
conservando al sindaco, quale autorita' sanitaria locale, i poteri di
intervento a tutela della salute; configura i servizi d' igiene dell'
USL, con l' ausilio specialistico dei presidi multizonali, come
quelli aventi il ruolo di supporto tecnico (anche attraverso la
vigilanza ed il controllo tecnico degli scarichi) sia dei
provvedimenti autorizzatori degli scarichi sia degli interventi a
garanzia diretta ed immediata della salute.
| |