| Nell' articolo si riferisce, nella prima parte, sul contrasto
venutosi a creare tra la Corte di Giustizia della Comunita' Europea e
la nostra Corte Costituzionale a seguito della sentenza 9 marzo 1979
(in causa Simmenthal) della prima Corte, che ha ritenuto che il
giudice italiano possa disapplicare direttamente le norme dell'
ordinamento italiano in contrasto con quelle comunitarie, andando, in
tal modo, in avviso contrario a quanto statuito dalla nostra Corte
Costituzionale secondo la quale, invece, il giudice italiano non puo'
disapplicare la norma interna, ma puo' soltanto sollevare questione
d' illegittimita' costituzionale di essa per contrasto con l' art. 10
Cost.. In proposito si riferisce altresi' di talune questioni d'
illegittimita' costituzionale sollevate da vari giudici a seguito di
un tale contrasto e di qualche iniziativa legislativa volta a trovare
un rimedio per ovviare al contrasto tra le due Corti. Nella seconda
parte dell' articolo si riferisce della situazione di non
soddisfacente utilizzo, da parte italiana, dei vari fondi comunitari
e s' indicano possibili rimedi per ovviare all' inconveniente. Tali
rimedi dovrebbero consistere, essenzialmente, nella creazione di un
apposito organismo amministrativo, e cioe' un comitato
interministeriale con una funzione essenzialmente di coordinamento
delle richieste da avanzare in sede comunitaria e che assicuri,
altresi', una visione globale ed aggiornata dei flussi finanziari,
sia di quelli comunitari, sia di quelli nazionali. Ad una tale
struttura permanente di coordinamento amministrativo dovrebbe poi
affiancarsi anche un congegno tecnico-finanziario, vale a dire un
fondo di rotazione, costituente una gestione fuori-bilancio, nel
quale dovrebbero affluire i vari tributi e per mezzo del quale si
dovrebbe poi provvedere alla distribuzione di essi.
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