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142957
IDG821200061
82.12.00061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampaolini Luigi
Problemi normativi derivanti dai rapporti tra l' ordinamento comunitario e l' ordinamento italiano e problemi amministrativi relativi all' utilizzo dei fondi comunitari
contributo presentato al Convegno su "interventi comunitari e forme di garanzia e di controllo", Napoli, 10-12 ottobre 1980
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1532-1535
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D87009; D40633; D871
Nell' articolo si riferisce, nella prima parte, sul contrasto venutosi a creare tra la Corte di Giustizia della Comunita' Europea e la nostra Corte Costituzionale a seguito della sentenza 9 marzo 1979 (in causa Simmenthal) della prima Corte, che ha ritenuto che il giudice italiano possa disapplicare direttamente le norme dell' ordinamento italiano in contrasto con quelle comunitarie, andando, in tal modo, in avviso contrario a quanto statuito dalla nostra Corte Costituzionale secondo la quale, invece, il giudice italiano non puo' disapplicare la norma interna, ma puo' soltanto sollevare questione d' illegittimita' costituzionale di essa per contrasto con l' art. 10 Cost.. In proposito si riferisce altresi' di talune questioni d' illegittimita' costituzionale sollevate da vari giudici a seguito di un tale contrasto e di qualche iniziativa legislativa volta a trovare un rimedio per ovviare al contrasto tra le due Corti. Nella seconda parte dell' articolo si riferisce della situazione di non soddisfacente utilizzo, da parte italiana, dei vari fondi comunitari e s' indicano possibili rimedi per ovviare all' inconveniente. Tali rimedi dovrebbero consistere, essenzialmente, nella creazione di un apposito organismo amministrativo, e cioe' un comitato interministeriale con una funzione essenzialmente di coordinamento delle richieste da avanzare in sede comunitaria e che assicuri, altresi', una visione globale ed aggiornata dei flussi finanziari, sia di quelli comunitari, sia di quelli nazionali. Ad una tale struttura permanente di coordinamento amministrativo dovrebbe poi affiancarsi anche un congegno tecnico-finanziario, vale a dire un fondo di rotazione, costituente una gestione fuori-bilancio, nel quale dovrebbero affluire i vari tributi e per mezzo del quale si dovrebbe poi provvedere alla distribuzione di essi.
art. 189 Tr. CEE
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