| Muovendo dalla considerazione che gli Stati legislativamente e
amministrativamente "decentrati" trovano la loro giustificazione
nella necessita' articolare differenti livelli (per la cura) di
interessi pubblici, l' A. individua il metodo costituzionale del
riparto di essi, nel criterio della dimensione dell' interesse
pubblico che sta a fondamento delle "attribuzioni". Il criterio
indicato presiede al raccordo fra le Autonomie locali e lo Stato. L'
interesse nazionale, come limite all' attivita' delle regioni, viene
inquadrato in questa piu' ampia prospettiva, distinguendolo dagli
interessi di livello nazionale sottostanti alle attribuzioni in capo
allo Stato, la cui codificazione riporta alla legittimita' le
possibili questioni; si tende a razionalizzare, in tal modo, l'
equivoco orientamento della Corte Costituzionale in tema di lesione
di interessi nazionali. L' A. distingue, inoltre, l' interesse
nazionale, quale limite alla legislazione primaria previsto dagli
Statuti speciali, anch' esso da ricondurre alla legittimita', dall'
interesse nazionale, non predeterminabile, quale limite alla
legislazione concorrente da ricondurre al "merito" e tutelato nei
modi previsti dall' art. 127 Cost. (3 e 4 comma); allo stesso modo e'
riferibile al merito l' interesse di altre regioni la cui lesione e'
azionabile dalle regioni stesse. L' adozione del criterio
dimensionale, cosi' come inteso dall' A., sottolinea infine l'
esigenza del coordinamento fra i vari livelli di interessi pubblici.
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