| L' A. passa in rassegna gli articoli della Costituzione (nonche' la
legislazione che vi ha dato attuazione) che riconoscono i c.d.
diritti sociali: diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto all'
istruzione, diritto ad una retribuzione sufficiente ed equa, diritto
della donna lavoratrice alla parita' di trattamento, diritto all'
assistenza, diritto alla previdenza, liberta' sindacale, diritto di
sciopero etc.. Prende poi in considerazione la controparte di
ciascuna delle relative pretese (Stato legislatore,
Stato-amministrazione, soggetti privati, con speciale riguardo alle
situazioni giuridiche che si fanno valere contemporaneamente verso i
pubblici poteri e verso soggetti privati (es. diritto alla salute).
Esamina quindi le forme di tutela giurisdizionale e amministrativa.
La conclusione e' questa: non esiste una categoria giuridica di
"diritto sociale", si tratta invece di una espressione riassuntiva di
pretese giuridiche verso i pubblici poteri, interessi legittimi,
diritti di credito nei rapporti privati, forme di controllo sull'
esercizio di poteri privati, meccanismi di garanzia. Sul piano
politico va giudicato con cautela il processo di soggettivazione
(come diritti sociali) di questa varieta' di situazioni che rischia
di estendere ad una materia dominata da criteri di giustizia
distributiva (in presenza di risorse limitate) la logica assoluta dei
diritti di liberta'.
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