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| IDG820600570 | |
| 82.06.00570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Romoli Gianni
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| Sgravio degli oneri sociali: un problema di giustizia sostanziale
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| nota a Cass. sez. lav. 20 dicembre 1980, n. 6580
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| Prev. soc., an. 37 (1981), fasc. 1, pag. 268-271
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74461; D1815
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| La sentenza annotata stabilisce che lo sgravio contributivo
aggiuntivo previsto dalla l. 25 ottobre 1968, n. 1089 a favore delle
aziende occupanti lavoratori nelle zone meridionali, si applica anche
alle imprese costituite o attivate successivamente al 30 settembre
1968. Osserva l' A. che la legge citata concede lo sgravio con
riferimento all' azienda e non all' impresa, e dispone che per
calcolare la misura dello sgravio stesso si debba tener conto del
personale dipendente "dalla stessa impresa", ancorche' distribuito in
diverse aziende. E' d' altra parte logico, sostiene l' A., che lo
sgravio sia concesso con riferimento all' azienda e non all' impresa,
in quanto non puo' negarsi ad un' impresa del Nord, che intenda
installare una dipendenza nel Sud, il diritto a fruire degli sgravi,
ma ovviamente nei limiti della dipendenza installata nelle regioni
meridionali. La sentenza della Cassazione appare dunque corretta, ma
la giurisprudenza di merito, che accoglieva l' impostazione giuridica
opposta, aveva avvertito il pericolo di una estensione se non
fraudolenta quanto meno non corretta del sistema degli sgravi.
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| art. 18 l. 25 ottobre 1968, n. 1089
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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