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142988
IDG820600570
82.06.00570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romoli Gianni
Sgravio degli oneri sociali: un problema di giustizia sostanziale
nota a Cass. sez. lav. 20 dicembre 1980, n. 6580
Prev. soc., an. 37 (1981), fasc. 1, pag. 268-271
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74461; D1815
La sentenza annotata stabilisce che lo sgravio contributivo aggiuntivo previsto dalla l. 25 ottobre 1968, n. 1089 a favore delle aziende occupanti lavoratori nelle zone meridionali, si applica anche alle imprese costituite o attivate successivamente al 30 settembre 1968. Osserva l' A. che la legge citata concede lo sgravio con riferimento all' azienda e non all' impresa, e dispone che per calcolare la misura dello sgravio stesso si debba tener conto del personale dipendente "dalla stessa impresa", ancorche' distribuito in diverse aziende. E' d' altra parte logico, sostiene l' A., che lo sgravio sia concesso con riferimento all' azienda e non all' impresa, in quanto non puo' negarsi ad un' impresa del Nord, che intenda installare una dipendenza nel Sud, il diritto a fruire degli sgravi, ma ovviamente nei limiti della dipendenza installata nelle regioni meridionali. La sentenza della Cassazione appare dunque corretta, ma la giurisprudenza di merito, che accoglieva l' impostazione giuridica opposta, aveva avvertito il pericolo di una estensione se non fraudolenta quanto meno non corretta del sistema degli sgravi.
art. 18 l. 25 ottobre 1968, n. 1089
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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