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142989
IDG820600577
82.06.00577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Boer Paolo
La ripetizione dell' indebito nelle prestazioni di pensione (art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924)
nota a Cass. sez. lav. 10 settembre 1980, n. 5202
Prev. soc., an. 37 (1981), fasc. 2, pag. 559-564
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7033; D305012
Stabilisce la sentenza annotata che sono irripetibili, ai sensi dell' art. 80 r.d. n. 1422/1924, non solo i pagamenti relativi a pensioni non dovute, conseguenti ad un errore dell' originario provvedimento di assegnazione, ma anche i pagamenti indebiti derivanti da errori compiuti dall' Ente in occasione della riliquidazione della pensione, qualora la rettifica intervenga ad oltre un anno dalla comunicazione del provvedimento viziato. Osserva l' A. che, dal tenore della norma citata, non si ricava alcuna indicazione che valga a limitare l' irripetibilita' agli errori presenti fin dal primo atto di liquidazione della pensione; cio' che si chiede e' esclusivamente che l' indebito non si esaurisca in mero fatto, ma sia fondato su un provvedimento amministrativo che valga ad ingenerare nel percepiente il convincimento che la prestazione e' conforme alla legge. Non deve trattarsi, pero', sostiene l' A., di provvedimenti a contenuto esclusivamente contabile, e non coinvolgenti un riesame della posizione sostanziale del pensionato. La sentenza non appare quindi accettabile, poiche' non ha approfondito la natura del provvedimento di adeguamento della pensione ai nuovi minimi, finendo con l' attribuirgli un valore sostanziale di riliquidazione della pensione che in realta' non riveste.
art. 80 comma 3 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 art. 2033 c.c. art. 69 l. 30 aprile 1969, n. 153
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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