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| IDG820600577 | |
| 82.06.00577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Boer Paolo
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| La ripetizione dell' indebito nelle prestazioni di pensione (art. 80
del r.d. n. 1422 del 1924)
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| nota a Cass. sez. lav. 10 settembre 1980, n. 5202
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| Prev. soc., an. 37 (1981), fasc. 2, pag. 559-564
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7033; D305012
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| Stabilisce la sentenza annotata che sono irripetibili, ai sensi dell'
art. 80 r.d. n. 1422/1924, non solo i pagamenti relativi a pensioni
non dovute, conseguenti ad un errore dell' originario provvedimento
di assegnazione, ma anche i pagamenti indebiti derivanti da errori
compiuti dall' Ente in occasione della riliquidazione della pensione,
qualora la rettifica intervenga ad oltre un anno dalla comunicazione
del provvedimento viziato. Osserva l' A. che, dal tenore della norma
citata, non si ricava alcuna indicazione che valga a limitare l'
irripetibilita' agli errori presenti fin dal primo atto di
liquidazione della pensione; cio' che si chiede e' esclusivamente che
l' indebito non si esaurisca in mero fatto, ma sia fondato su un
provvedimento amministrativo che valga ad ingenerare nel percepiente
il convincimento che la prestazione e' conforme alla legge. Non deve
trattarsi, pero', sostiene l' A., di provvedimenti a contenuto
esclusivamente contabile, e non coinvolgenti un riesame della
posizione sostanziale del pensionato. La sentenza non appare quindi
accettabile, poiche' non ha approfondito la natura del provvedimento
di adeguamento della pensione ai nuovi minimi, finendo con l'
attribuirgli un valore sostanziale di riliquidazione della pensione
che in realta' non riveste.
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| art. 80 comma 3 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422
art. 2033 c.c.
art. 69 l. 30 aprile 1969, n. 153
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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