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142997
IDG820600590
82.06.00590 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Avezzano Comes Giuseppe
Nota a C. Cost. 7 luglio 1981, n. 116
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 5, pag. 699-702
D760; D761; D4043; D02320
La sentenza annotata dichiara infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14 legge n. 533/1973, che prevedono l' ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la nomina del difensore d' ufficio e la liquidazione del relativo compenso, con provvedimenti giurisdizionali che fanno stato nei confronti della Pubblica Amministrazione, senza che questa abbia partecipato al procedimento. E' fuori di dubbio, osserva l' A., che le norme citate realizzano uno dei principi fondamentali previsti dall' art. 24 Cost., affidando al giudice competente investito della causa, con funzioni giurisdizionali, tutti i poteri procedurali e decisionali inerenti allo svolgimento del giudizio, fino alla decisione finale, compresa la liquidazione delle spese di difesa a carico dello Stato. La Corte Costituzionale ha quindi correttamente interpretato la volonta' del legislatore, che ha inteso attribuire al provvedimento giudiziale di liquidazione il riconoscimento formale e sostanziale di titolo di credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della Pubblica Amministrazione.
art. 24 Cost. art. 13 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 14 l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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