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143002
IDG820600595
82.06.00595 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
Nota a Trib. Padova sez. lav. 30 maggio 1981
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 5, pag. 691-694
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7011
Afferma la sentenza annotata che costituisce infortunio sul lavoro indennizzabile quello occorso al lavoratore che si rechi al posto di lavoro con un mezzo di trasporto proprio, anziche' con il mezzo pubblico, che avrebbe costantemente determinato intollerabile ritardo. La decisione e' corretta, osserva l' A., in quanto nel caso in esame sussiste un rischio generico aggravato che incombe sul lavoratore, utente della via pubblica per motivi connessi e rapportabili all' esigenza lavorativa. E' ormai principio consolidato che la necessita' per il lavoratore di avvalersi di un proprio mezzo di trasporto a motivo delle particolari circostanze temporali e logistiche della prestazione lavorativa, e non di propria personale scelta, individua lo specifico rischio improprio dell' infortunio in itinere.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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