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143022
IDG820900088
82.09.00088 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Precisazioni sul concetto di interesse privato in atti d' ufficio
nota a App. Napoli 26 marzo 1979
Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 1050-1064
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51113; D6219
La mancanza nel verbale dell' indicazione delle generalita' del pubblico ministero presente in udienza costituisce nullita' ex art. 185 n. 2 c.p.p. solo nel giudizio pretorile, in cui e' necessario verificare i requisiti soggettivi del rappresentante del pubblico ministero. Il reato di interesse privato in atti d' ufficio si integra quando il pubblico ufficiale pone in essere un atto del suo ufficio per un fine anche privato, cioe' non esclusivamente di interesse pubblico, ed e' reato di pericolo, non essendo necessario un danno patrimoniale della Pubblica Amministrazione. L' interesse privato rilevante puo' essere anche di un terzo, e anche di carattere non patrimoniale (favorire un amico).
art. 323 c.p. art. 324 c.p. art. 734 c.p. art. 185 n. 2 c.p.p. art. 492 c.p.p. art. 1161 c. nav.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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