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143035
IDG820900104
82.09.00104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fortuna Ennio
Il rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nei giudizi di impugnazione
nota a Cass. sez. V pen. 19 marzo 1979
Cass. pen., an. 21 (1981), fasc. 6, pag. 867-872
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6032; D63; D601
L' A. ritiene che il principio dell' immanenza della parte civile ha fondamento nell' esigenza di garantire, comunque, la scelta di partecipazione o meno al giudizio sul gravame alla parte civile per ovviare alla difficolta' di valutare a priori la possibilita' di riproporre l' azione civile in sede propria. Il principio di immanenza non vale a risolvere il problema dell' onere delle spese sostenute dalla parte civile: in materia vige il principio dell' obbligo della rifusione solo in caso di soccombenza valutata in relazione ai motivi di gravame. L' A. ritiene ammissibile la compensazione delle spese solo in caso di impugnazioni proposte per fini esclusivamente civili; pertanto non condivide la pronuncia annotata laddove ammette la compensazione in caso di inammissibilita' dell' impugnazione proposta dall' imputato per omessa presentazione dei motivi.
art. 25 c.p.p. art. 92 c.p.p. art. 195 c.p.p. art. 213 c.p.p. art. 214 c.p.p. art. 517 c.p.p. art. 91 c.p.c. art. 92 c.p.c.
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