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143071
IDG820900152
82.09.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Francesco Giovannangelo
Il concetto di "fatto" nella previsione bilaterale e nel principio del "ne bis in idem" in materia di estradizione
Indice pen., an. 15 (1981), fasc. 3, pag. 623-654
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5004; D652; D623
Com' e' noto, la concessione dell' estradizione e' generalmente subordinata ad una serie di limiti, sia oggettivi, e cioe' inerenti al fatto per il quale l' estradizione e' domandata, sia soggettivi, riguardanti, cioe', il soggetto di cui e' richiesta la consegna. Tra i limiti oggettivi - i quali sollevano i piu' significativi dubbi esegetici e sistematici - assumono un rilievo preponderante le regole della "previsione bilaterale del fatto" e del "ne bis in idem" estradizionale. Con il primo principio si allude all' esigenza che il fatto per il quale si domanda la consegna sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti implicati nella vicenda estradizionale. Il secondo principio condiziona, invece, l' estradizione alla circostanza che nello Stato detentore non sia intervenuta una pronuncia irrevocabile su di un "fatto" da considerarsi il "medesimo" rispetto a quello oggetto della domanda. L' analisi di questi due principi assume particolare interesse, non solo per i profili che ciascuno di essi distintamente presenta ma anche e soprattutto per taluni aspetti problematici che concernono i loro reciproci rapporti. In via pregiudiziale, pertanto, l' A. si propone di determinare l' esatto concetto di "fatto" rilevante ai fini della duplice previsione e, quindi, una volta approfondito tale concetto nella sua primaria accezione di fatto tipico, passa ad esaminare il problema della rilevanza, nel contesto della duplice previsione, dei profili, metodologicamente successivi, concernenti la qualificazione del fatto come antigiuridico e come colpevole, senza dimenticare, per la stretta attinenza del tema trattato, il problema dell' influenza sulla previsione bilaterale di quei requisiti che sono estranei al fatto di reato stricto sensu, ma che assumono tuttavia rilievo come condizioni di punibilita'. Dopo aver esaminato il concetto di "fatto" ai fini del requisito della duplice previsione, lo stesso A. si sofferma, in conclusione, sull' analogo presupposto che e' alla base dell' operativita' del divieto del bis in idem in materia estradizionale analizzando, appunto, il "fatto" oggetto del divieto del bis in idem estradizionale in rapporto al "fatto" oggetto della duplice previsione.
art. 13 c.p. art. 42 c.p. art. 90 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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