| Com' e' noto, la concessione dell' estradizione e' generalmente
subordinata ad una serie di limiti, sia oggettivi, e cioe' inerenti
al fatto per il quale l' estradizione e' domandata, sia soggettivi,
riguardanti, cioe', il soggetto di cui e' richiesta la consegna. Tra
i limiti oggettivi - i quali sollevano i piu' significativi dubbi
esegetici e sistematici - assumono un rilievo preponderante le regole
della "previsione bilaterale del fatto" e del "ne bis in idem"
estradizionale. Con il primo principio si allude all' esigenza che il
fatto per il quale si domanda la consegna sia previsto come reato in
entrambi gli ordinamenti implicati nella vicenda estradizionale. Il
secondo principio condiziona, invece, l' estradizione alla
circostanza che nello Stato detentore non sia intervenuta una
pronuncia irrevocabile su di un "fatto" da considerarsi il "medesimo"
rispetto a quello oggetto della domanda. L' analisi di questi due
principi assume particolare interesse, non solo per i profili che
ciascuno di essi distintamente presenta ma anche e soprattutto per
taluni aspetti problematici che concernono i loro reciproci rapporti.
In via pregiudiziale, pertanto, l' A. si propone di determinare l'
esatto concetto di "fatto" rilevante ai fini della duplice previsione
e, quindi, una volta approfondito tale concetto nella sua primaria
accezione di fatto tipico, passa ad esaminare il problema della
rilevanza, nel contesto della duplice previsione, dei profili,
metodologicamente successivi, concernenti la qualificazione del fatto
come antigiuridico e come colpevole, senza dimenticare, per la
stretta attinenza del tema trattato, il problema dell' influenza
sulla previsione bilaterale di quei requisiti che sono estranei al
fatto di reato stricto sensu, ma che assumono tuttavia rilievo come
condizioni di punibilita'. Dopo aver esaminato il concetto di "fatto"
ai fini del requisito della duplice previsione, lo stesso A. si
sofferma, in conclusione, sull' analogo presupposto che e' alla base
dell' operativita' del divieto del bis in idem in materia
estradizionale analizzando, appunto, il "fatto" oggetto del divieto
del bis in idem estradizionale in rapporto al "fatto" oggetto della
duplice previsione.
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