| Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno emesso una
decisione di grande rilievo sul discusso problema della qualifica ai
fini penali dei dipendenti delle aziende di credito di diritto
privato. L' A., rilevato che un' attivita' puo' essere di interesse
pubblico senza per questo costituire un pubblico servizio, contesta
tutte le argomentazioni ed i risultati cui perviene la sentenza, i
quali ultimi, sotto il profilo strettamente penalistico, sono
veramente paradossali, giungendosi ad affermare che l' appropriazione
indebita di denaro della banca da parte del dipendente e' peculato o
malversazione a seconda che si tratti di banca di diritto pubblico o
di diritto privato. La verita' e' che questa specie di "terza via"
individuata dalla Cassazione non ha solide premesse giuridiche. In
materia di banche e di responsabilita' penale dei loro
amministratori, dirigenti e dipendenti, le sole vie giuridicamente
praticabili sono quelle di mantenere l' attuale sistema
discriminatorio, ma legalmente ineccepibile, di attuare una riforma,
decisamente auspicabile, in base alla quale sia epressamente sancito
che, fatta eccezione di alcuni casi particolari, l' esercizio del
credito e la raccolta del risparmio non costituiscono pubblico
servizio.
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