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143074
IDG820900155
82.09.00155 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nuvolone Pietro
Banche private e pubblico servizio
osservazione a Cass. sez. un. pen. 10 ottobre 1981
Indice pen., an. 15 (1981), fasc. 3, pag. 723-728
D18124; D51110; D18123
Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno emesso una decisione di grande rilievo sul discusso problema della qualifica ai fini penali dei dipendenti delle aziende di credito di diritto privato. L' A., rilevato che un' attivita' puo' essere di interesse pubblico senza per questo costituire un pubblico servizio, contesta tutte le argomentazioni ed i risultati cui perviene la sentenza, i quali ultimi, sotto il profilo strettamente penalistico, sono veramente paradossali, giungendosi ad affermare che l' appropriazione indebita di denaro della banca da parte del dipendente e' peculato o malversazione a seconda che si tratti di banca di diritto pubblico o di diritto privato. La verita' e' che questa specie di "terza via" individuata dalla Cassazione non ha solide premesse giuridiche. In materia di banche e di responsabilita' penale dei loro amministratori, dirigenti e dipendenti, le sole vie giuridicamente praticabili sono quelle di mantenere l' attuale sistema discriminatorio, ma legalmente ineccepibile, di attuare una riforma, decisamente auspicabile, in base alla quale sia epressamente sancito che, fatta eccezione di alcuni casi particolari, l' esercizio del credito e la raccolta del risparmio non costituiscono pubblico servizio.
art. 314 c.p. art. 315 c.p. art. 358 c.p. art. 47 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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