| 143083 | |
| IDG820900168 | |
| 82.09.00168 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Di Trocchio Giuseppe
| |
| "Riduzione" di opera originale e tutela penale del diritto d' autore
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. VI pen. 11 marzo 1980
| |
| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 403-407
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D541
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La tutela penale sui diritti d' autore, approntata dalla l. 633/1941,
puo' essere accordata solamente ai prodotti dell' attivita'
intellettuale che abbiano "concretezza di espressione" e che
presentino il carattere della creativita' ex art. 1 legge citata,
cioe' della "novita'"; in conclusione merita tutela solo l' opera che
sia anche originale quale frutto della personalita' e dell' ingegno
dell' autore. Il carattere della creativita' risiede proprio nella
combinazione dei due elementi della "novita'" e dell' "originalita'".
La novita' non puo' essere intesa in senso assoluto: e' sufficiente
che sussista in misura modesta; in particolare la creativita' non e'
esclusa quando l' autore si e' servito, per la realizzazione della
propria opera, di elementi gia' conosciuti e di pubblico dominio.
Simile conclusione pone il problema dell' individuazione del concetto
di "opera derivata", alla quale l' art. 4 della legge in questione
estende la speciale protezione giuridica. L' A. si interroga poi su
come distinguere le opere derivate dalle rielaborazioni di elementi
gia' noti, che vanno ricomprese nella previsione dell' art. 17. A suo
parere, mentre l' art. 1 tutela le opere nuove ed originali,
immediatamente riconoscibili come frutto singolare dell' ingegno
personale, l' art. 4 appresta una tutela sussidiaria per le opere che
manifestano la propria derivazione da altre opere, e non
rappresentano il risultato di un' applicazione intellettuale
particolarmente apprezzabile sotto il profilo dell' originalita'. Pur
raggiungendo "un quid personale riconoscibile", tuttavia le
elaborazioni di carattere creativo costituiscono comunque una
"appropriazione" dell' opera dell' ingegno altrui: pertanto, la
realizzazione di un' opera derivata senza il consenso dell' autore di
quella originaria, quando quest' ultima non sia ancora caduta nel
pubblico dominio, integrera' un' attivita' illecita, perseguibile
penalmente ai sensi dell' art. 171 lett. C legge citata.
| |
| art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 4 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 6 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 171 lett. C l. 22 aprile 1941, n. 633
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |