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143083
IDG820900168
82.09.00168 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Trocchio Giuseppe
"Riduzione" di opera originale e tutela penale del diritto d' autore
nota a Cass. sez. VI pen. 11 marzo 1980
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 403-407
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D541
La tutela penale sui diritti d' autore, approntata dalla l. 633/1941, puo' essere accordata solamente ai prodotti dell' attivita' intellettuale che abbiano "concretezza di espressione" e che presentino il carattere della creativita' ex art. 1 legge citata, cioe' della "novita'"; in conclusione merita tutela solo l' opera che sia anche originale quale frutto della personalita' e dell' ingegno dell' autore. Il carattere della creativita' risiede proprio nella combinazione dei due elementi della "novita'" e dell' "originalita'". La novita' non puo' essere intesa in senso assoluto: e' sufficiente che sussista in misura modesta; in particolare la creativita' non e' esclusa quando l' autore si e' servito, per la realizzazione della propria opera, di elementi gia' conosciuti e di pubblico dominio. Simile conclusione pone il problema dell' individuazione del concetto di "opera derivata", alla quale l' art. 4 della legge in questione estende la speciale protezione giuridica. L' A. si interroga poi su come distinguere le opere derivate dalle rielaborazioni di elementi gia' noti, che vanno ricomprese nella previsione dell' art. 17. A suo parere, mentre l' art. 1 tutela le opere nuove ed originali, immediatamente riconoscibili come frutto singolare dell' ingegno personale, l' art. 4 appresta una tutela sussidiaria per le opere che manifestano la propria derivazione da altre opere, e non rappresentano il risultato di un' applicazione intellettuale particolarmente apprezzabile sotto il profilo dell' originalita'. Pur raggiungendo "un quid personale riconoscibile", tuttavia le elaborazioni di carattere creativo costituiscono comunque una "appropriazione" dell' opera dell' ingegno altrui: pertanto, la realizzazione di un' opera derivata senza il consenso dell' autore di quella originaria, quando quest' ultima non sia ancora caduta nel pubblico dominio, integrera' un' attivita' illecita, perseguibile penalmente ai sensi dell' art. 171 lett. C legge citata.
art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 4 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 6 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 171 lett. C l. 22 aprile 1941, n. 633
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