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| IDG820900169 | |
| 82.09.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Aimonetto Maria Gabriella
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| Persistente dibattito sul dubbio in materia di scriminanti
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| nota a Cass. sez. IV pen. 20 giugno 1979
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 409-414
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5016; D6225
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| La sentenza annotata, riallacciandosi ad un orientamento della
Suprema Corte sezioni unite, ritiene che le cause di giustificazione,
elementi estrinsechi alla fattispecie di reato, devono essere
allegate dall' imputato il quale ha l' onere, non di provare, ma di
indicare tutti gli elementi che debbono sussistere perche' ricorra la
causa di giustificazione che egli invoca. L' assoluzione con formula
dubitativa non sarebbe concedibile pertanto ove il dubbio vertesse
sulla sussistenza della causa di giustificazione. Di diverso avviso
la dottrina, che concorda nel ritenere applicabile la formula di
proscioglimento per insufficienza di prove all' ipotesi di dubbio
sulla sussistenza delle esimenti. Le argomentazioni addotte a
sostegno di tale opinione sono svariate: secondo alcuni le
scriminanti sarebbero elementi negativi del reato, ma pur sempre
essenziali; per altri l' obbligatorieta' del processo penale ed il
principio del libero convincimento del giudice non consentirebbero l'
esistenza di un onere della prova a carico dell' imputato sul
presupposto che tale regola e' strettamente connessa con il principio
dispositivo. Non manca infine chi sostiene che "nel condizionare la
soluzione del problema alla collocazione della scriminante dentro o
fuori del reato si annida un vizio di metodo, poiche' si fa
discendere il significato di una disposizione processuale dalla
costruzione della fattispecie criminosa". Per costoro e', dunque,
dall' interpretazione della norma che bisogna prendere le mosse per
risolvere il problema: la circostanza che gli artt. 372 comma 2 e 479
comma 3 c.p.p. parlino rispettivamente di insufficienza di prove per
rinviare a giudizio e per condannare e' particolarmente
significativa, poiche' il precetto legislativo "copre tutta la gamma
dei fatti, positivi o negativi".
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| art. 372 comma 2 c.p.p.
art. 479 comma 3 c.p.p.
Cass. sez. un. pen. 26 febbraio 1976
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