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143084
IDG820900169
82.09.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Aimonetto Maria Gabriella
Persistente dibattito sul dubbio in materia di scriminanti
nota a Cass. sez. IV pen. 20 giugno 1979
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 409-414
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5016; D6225
La sentenza annotata, riallacciandosi ad un orientamento della Suprema Corte sezioni unite, ritiene che le cause di giustificazione, elementi estrinsechi alla fattispecie di reato, devono essere allegate dall' imputato il quale ha l' onere, non di provare, ma di indicare tutti gli elementi che debbono sussistere perche' ricorra la causa di giustificazione che egli invoca. L' assoluzione con formula dubitativa non sarebbe concedibile pertanto ove il dubbio vertesse sulla sussistenza della causa di giustificazione. Di diverso avviso la dottrina, che concorda nel ritenere applicabile la formula di proscioglimento per insufficienza di prove all' ipotesi di dubbio sulla sussistenza delle esimenti. Le argomentazioni addotte a sostegno di tale opinione sono svariate: secondo alcuni le scriminanti sarebbero elementi negativi del reato, ma pur sempre essenziali; per altri l' obbligatorieta' del processo penale ed il principio del libero convincimento del giudice non consentirebbero l' esistenza di un onere della prova a carico dell' imputato sul presupposto che tale regola e' strettamente connessa con il principio dispositivo. Non manca infine chi sostiene che "nel condizionare la soluzione del problema alla collocazione della scriminante dentro o fuori del reato si annida un vizio di metodo, poiche' si fa discendere il significato di una disposizione processuale dalla costruzione della fattispecie criminosa". Per costoro e', dunque, dall' interpretazione della norma che bisogna prendere le mosse per risolvere il problema: la circostanza che gli artt. 372 comma 2 e 479 comma 3 c.p.p. parlino rispettivamente di insufficienza di prove per rinviare a giudizio e per condannare e' particolarmente significativa, poiche' il precetto legislativo "copre tutta la gamma dei fatti, positivi o negativi".
art. 372 comma 2 c.p.p. art. 479 comma 3 c.p.p. Cass. sez. un. pen. 26 febbraio 1976
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