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143087
IDG820900173
82.09.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barba Mario
Ancora sulla qualifica di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio del dipendente bancario
nota a Cass. sez. VI pen. 30 maggio 1980
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 456-458
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D537; D51110
La decisione ribadisce l' orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve riconoscersi all' impiegato di banca, anche se trattasi di azienda privata, la qualita' di persona incaricata di pubblico servizio. Tale soluzione discende dall' art. 1 della legge bancaria che definisce di "interesse pubblico" le funzioni relative all' attivita' di esercizio del credito e di raccolta del risparmio. Il problema e' trattatissimo: e' stato richiesto l' intervento delle sezioni unite, e' stata investita da alcuni mesi la Corte Costituzionale. Il potere politico si e', a propria volta, mostrato particolarmente sensibile alla scottante problematica. In pochi mesi sono state presentate in Parlamento ben cinque proposte di modifica della disciplina penale dell' impresa bancaria, una delle quali di iniziativa governativa che espressamente prevede che "per gli atti e i fatti compiuti nell' esercizio dell' impresa, gli amministratori, i dirigenti, i commissari, i liquidatori, i sindaci, i revisori dei conti e i dipendenti degli enti pubblici non sono pubblici ufficiali ne' incaricati di pubblico servizio".
art. 1 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 art. 3 Cost. art. 47 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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