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| IDG820900173 | |
| 82.09.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barba Mario
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| Ancora sulla qualifica di pubblico ufficiale od incaricato di
pubblico servizio del dipendente bancario
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| nota a Cass. sez. VI pen. 30 maggio 1980
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 456-458
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D537; D51110
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| La decisione ribadisce l' orientamento giurisprudenziale secondo il
quale deve riconoscersi all' impiegato di banca, anche se trattasi di
azienda privata, la qualita' di persona incaricata di pubblico
servizio. Tale soluzione discende dall' art. 1 della legge bancaria
che definisce di "interesse pubblico" le funzioni relative all'
attivita' di esercizio del credito e di raccolta del risparmio. Il
problema e' trattatissimo: e' stato richiesto l' intervento delle
sezioni unite, e' stata investita da alcuni mesi la Corte
Costituzionale. Il potere politico si e', a propria volta, mostrato
particolarmente sensibile alla scottante problematica. In pochi mesi
sono state presentate in Parlamento ben cinque proposte di modifica
della disciplina penale dell' impresa bancaria, una delle quali di
iniziativa governativa che espressamente prevede che "per gli atti e
i fatti compiuti nell' esercizio dell' impresa, gli amministratori, i
dirigenti, i commissari, i liquidatori, i sindaci, i revisori dei
conti e i dipendenti degli enti pubblici non sono pubblici ufficiali
ne' incaricati di pubblico servizio".
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| art. 1 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375
art. 3 Cost.
art. 47 Cost.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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