| Le due decisioni annotate affermano che l' avviso al difensore dell'
avvenuto deposito della sentenza in cancelleria, avviso previsto
dall' art. 151 commi 1 e 3 c.p.p., non sarebbe dovuto nel caso di
impugnazione tardiva. Nella prima delle sentenze annotate, poiche' l'
imputato contumace aveva proposto impugnazione apparentemente tardiva
dopo la notificazione dell' estratto ex art. 500 c.p.p. e del
contestuale avviso di deposito della sentenza ex art. 151 comma 3, l'
avviso avrebbe dovuto essere notificato al difensore solo se l'
imputato avesse fornito nella dichiarazione di impugnazione la
giustificazione del ritardo; ma cio' non e' dato desumere dal testo
della sentenza. La notificazione dell' estratto e' stata comunque
ritenuta rituale dalla Corte, cosicche' l' impugnazione, proposta ben
oltre il termine dei tre giorni decorrenti da tale atto, era
effettivamente tardiva, e la sentenza ormai passata in giudicato.
Solo se l' impugnazione avesse contenuto la giustificazione del
ritardo, l' avviso avrebbe dovuto essere notificato anche al
difensore. La mancanza di tale avviso non produce, pero', nella
specie, alcuna conseguenza, trattandosi di impugnazione non
validamente proposta. Per cio' che concerne la seconda sentenza, pare
contestabile l' affermazione che il termine per la presentazione dei
motivi decorrerebbe dalla notifica dell' ordine di carcerazione.
Infatti, tale ordine viene notificato al solo imputato e non anche al
difensore, ragione per cui quest' ultimo non riceve da tale atto
quell' autonoma conoscenza del provvedimento impugnato che la legge
prescrive al fine della presentazione dei motivi. In secondo luogo,
l' ordine di carcerazione non viene necessariamente emesso dopo il
deposito della sentenza, ben potendo precederlo. In realta', il
tentativo di equiparare, sotto questo aspetto, l' ordine di
carcerazione all' avviso di deposito nasconde il proposito di ovviare
all' omissione proprio di tale avviso, che, infatti, non fu
notificato ne' all' imputato ne' al difensore, nonostante che nell'
impugnazione, presentata con i motivi e contestualmente all'
incidente di esecuzione, si contestasse il supposto stato di
irreperibilita' e latitanza, in base al quale erano state eseguite le
notificazioni degli atti processuali. L' avviso di deposito avrebbe,
dunque, dovuto essere notificato sia all' imputato che ai difensori,
perche' l' impugnazione apparentemente tardiva era accompagnata dalle
ragioni giustificatrici del ritardo. Avendo, pero', la Corte ritenuto
sussistente lo stato di latitanza e, quindi, rituale la notificazione
della sentenza, eseguita in base al combinato disposto degli artt.
170 e 500 c.p.p., la mancanza di tali avvisi non e' produttiva di
alcuna nullita' perche' l' impugnazione non era da considerarsi in
effetti validamente proposta, essendo la sentenza passata in
giudicato.
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