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143088
IDG820900175
82.09.00175 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Folino Gilda
Impugnazione apparentemente tardiva ed avviso al difensore dell' avvenuto deposito della sentenza
nota a Cass. sez. I pen. 6 dicembre 1979 Cass. sez. VI pen. 5 novembre 1979
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 471-476
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60415; D6243; D63
Le due decisioni annotate affermano che l' avviso al difensore dell' avvenuto deposito della sentenza in cancelleria, avviso previsto dall' art. 151 commi 1 e 3 c.p.p., non sarebbe dovuto nel caso di impugnazione tardiva. Nella prima delle sentenze annotate, poiche' l' imputato contumace aveva proposto impugnazione apparentemente tardiva dopo la notificazione dell' estratto ex art. 500 c.p.p. e del contestuale avviso di deposito della sentenza ex art. 151 comma 3, l' avviso avrebbe dovuto essere notificato al difensore solo se l' imputato avesse fornito nella dichiarazione di impugnazione la giustificazione del ritardo; ma cio' non e' dato desumere dal testo della sentenza. La notificazione dell' estratto e' stata comunque ritenuta rituale dalla Corte, cosicche' l' impugnazione, proposta ben oltre il termine dei tre giorni decorrenti da tale atto, era effettivamente tardiva, e la sentenza ormai passata in giudicato. Solo se l' impugnazione avesse contenuto la giustificazione del ritardo, l' avviso avrebbe dovuto essere notificato anche al difensore. La mancanza di tale avviso non produce, pero', nella specie, alcuna conseguenza, trattandosi di impugnazione non validamente proposta. Per cio' che concerne la seconda sentenza, pare contestabile l' affermazione che il termine per la presentazione dei motivi decorrerebbe dalla notifica dell' ordine di carcerazione. Infatti, tale ordine viene notificato al solo imputato e non anche al difensore, ragione per cui quest' ultimo non riceve da tale atto quell' autonoma conoscenza del provvedimento impugnato che la legge prescrive al fine della presentazione dei motivi. In secondo luogo, l' ordine di carcerazione non viene necessariamente emesso dopo il deposito della sentenza, ben potendo precederlo. In realta', il tentativo di equiparare, sotto questo aspetto, l' ordine di carcerazione all' avviso di deposito nasconde il proposito di ovviare all' omissione proprio di tale avviso, che, infatti, non fu notificato ne' all' imputato ne' al difensore, nonostante che nell' impugnazione, presentata con i motivi e contestualmente all' incidente di esecuzione, si contestasse il supposto stato di irreperibilita' e latitanza, in base al quale erano state eseguite le notificazioni degli atti processuali. L' avviso di deposito avrebbe, dunque, dovuto essere notificato sia all' imputato che ai difensori, perche' l' impugnazione apparentemente tardiva era accompagnata dalle ragioni giustificatrici del ritardo. Avendo, pero', la Corte ritenuto sussistente lo stato di latitanza e, quindi, rituale la notificazione della sentenza, eseguita in base al combinato disposto degli artt. 170 e 500 c.p.p., la mancanza di tali avvisi non e' produttiva di alcuna nullita' perche' l' impugnazione non era da considerarsi in effetti validamente proposta, essendo la sentenza passata in giudicato.
art. 151 c.p.p. art. 170 c.p.p. art. 199 c.p.p. art. 201 c.p.p. art. 207 c.p.p. art. 500 c.p.p. l. 18 giugno 1955, n. 517
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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