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| IDG820900176 | |
| 82.09.00176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Nappi Aniello
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| Pubblicazione di documenti a scopo informativo ed istigazione a
delinquere: limiti di punibilita'
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| nota a Ass. Roma 5 marzo 1981
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 481-484
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5104
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| La sentenza annotata affronta il problema della ricerca di un limite
che, con riferimento alla pubblicazione di documenti di fonte
terroristica, consenta di distinguere i comportamenti istigativi
penalmente sanzionabili dalla pubblicazione di documenti a scopo
informativo. A tal proposito la sentenza afferma che in tanto esiste
l' istigazione a delinquere in quanto la manifestazione del pensiero
sia diretta e concretamente idonea a provocare delitti. La Corte
sostiene dunque la necessita' che sussista un "pericolo concreto"
rigettando l' indirizzo prevalente della giurisprudenza della
Cassazione la quale ritiene sufficiente un "pericolo presunto",
sicche' quando i messaggi, come nel caso concreto, sono
esclusivamente feroci ed incivili e sono recepibili solo da soggetti
tarati e non dai consociati maturi e coscienti, gli imputati non sono
punibili. Infine anche l' argomento svolto dalla Corte con
riferimento all' elemento psicologico del delitto in esame presenta
una incongruenza: non si comprende per quale ragione la Corte abbia
implicitamente escluso la rilevanza di un atteggiamento psichico che
fosse non di volizione ma di previsione come certo, probabile o
possibile dell' evento giuridico, poiche' non v' e' dubbio che non
esiste incompatibilita' tra reati senza evento naturalistico e dolo
eventuale.
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| art. 303 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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