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Documento


143089
IDG820900176
82.09.00176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Aniello
Pubblicazione di documenti a scopo informativo ed istigazione a delinquere: limiti di punibilita'
nota a Ass. Roma 5 marzo 1981
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 481-484
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5104
La sentenza annotata affronta il problema della ricerca di un limite che, con riferimento alla pubblicazione di documenti di fonte terroristica, consenta di distinguere i comportamenti istigativi penalmente sanzionabili dalla pubblicazione di documenti a scopo informativo. A tal proposito la sentenza afferma che in tanto esiste l' istigazione a delinquere in quanto la manifestazione del pensiero sia diretta e concretamente idonea a provocare delitti. La Corte sostiene dunque la necessita' che sussista un "pericolo concreto" rigettando l' indirizzo prevalente della giurisprudenza della Cassazione la quale ritiene sufficiente un "pericolo presunto", sicche' quando i messaggi, come nel caso concreto, sono esclusivamente feroci ed incivili e sono recepibili solo da soggetti tarati e non dai consociati maturi e coscienti, gli imputati non sono punibili. Infine anche l' argomento svolto dalla Corte con riferimento all' elemento psicologico del delitto in esame presenta una incongruenza: non si comprende per quale ragione la Corte abbia implicitamente escluso la rilevanza di un atteggiamento psichico che fosse non di volizione ma di previsione come certo, probabile o possibile dell' evento giuridico, poiche' non v' e' dubbio che non esiste incompatibilita' tra reati senza evento naturalistico e dolo eventuale.
art. 303 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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