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143090
IDG820900177
82.09.00177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gaito Alfredo
Sequestro penale su tutto il territorio nazionale
nota a Cass. sez. I pen. 7 maggio 1981
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 497-500
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6144
La decisione annotata della Suprema Corte merita di essere segnalata per la drastica presa di posizione sul problema oggetto di giudizio. La problematica sottesa concerne i poteri di acquisizione probatoria dell' organo inquirente, con specifico riferimento al potere di sequestro penale sull' intero territorio nazionale. Secondo l' A. ove l' organo ritualmente procedente reputi indispensabile l' assunzione di mezzi di prova al di fuori dei limiti territoriali normativamente fissati per la propria competenza, la legge impone al piu' di richiedere ad altri organi l' esplicazione dell' attivita' processuale necessaria, ma non esclude che possa procedersi anche direttamente. In particolare l' art. 296 c.p.p. stabilisce che, per gli atti da eseguire fuori del Comune in cui risiede (ma pur sempre nell' ambito territoriale della propria competenza), il giudice istruttore puo' delegare il Pretore del luogo. Invece, per gli atti da eseguire nella circoscrizione di altri Tribunali, il giudice istruttore procedente deve richiedere il giudice istruttore o il Pretore del luogo; a meno che, per ragioni di urgenza o per altro grave motivo, non si renda necessario il procedere personalmente alla acquisizione diretta del mezzo di prova. L' art. 392 c.p.p. chiarisce che l' attribuzione dei poteri di indagine per delegazione va fatta al Procuratore della Repubblica, al Pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo ove occorre assumere il mezzo di prova. L' art. 398 comma 1 c.p.p. sembra attribuire al Pretore una maggiore latitudine di poteri istruttori, rispetto al giudice istruttore ed al pubblico ministero. In realta' l' art. 398 comma 1 deve essere coordinato con l' art. 392 comma 1 c.p.p.. Anche il Pretore percio' e' tenuto a richiedere l' attivazione delle autorita' del luogo ogni qualvolta si tratti di compiere atti istruttori al di fuori della propria competenza territoriale a meno che sussistano ragioni d' urgenza o gravi motivi per procedere personalmente, dandone avviso senza ritardo al Pretore del luogo. Quanto ai vizi conseguenti alla violazione dei limiti territoriali di efficacia del provvedimento di sequestro emesso da un magistrato su tutto il territorio della Repubblica, potrebbe configurarsi sia l' abnormita' che l' inesistenza come nel caso della sentenza annotata.
art. 296 c.p.p. art. 392 c.p.p. art. 398 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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