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| IDG820900181 | |
| 82.09.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Nappi Aniello
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| Falsa contabilita' e reati tributari
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| nota a ord. Cass. sez. II pen. 14 gennaio 1981
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 3-6
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2315; D538; D51522; D51524
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| La Suprema Corte ha ritenuto che vi sia coincidenza tra la
fattispecie prevista dall' art. 479 c.p. e quella prevista dall' art.
50 comma 4 d.p.r. 633/1972, ed in applicazione del principio di
specialita' ha applicato solo la seconda norma. L' A. non condivide
tale soluzione in quanto il principio di specialita' viene in
questione quando ci si trovi in presenza di un unico fatto che appaia
riconducibile a piu' norme incriminatrici, mentre nel caso esaminato
dalla Suprema Corte si hanno due fatti ben distinti (la
predisposizione di una falsa contabilita', punita dal citato art. 50
comma 4 e la successiva formazione di un accertamento tributario non
corrispondente alla reale base imponibile, punita a norma dell' art.
479 c.p.). Il problema posto dal caso in esame, ritiene l' A., non e'
quello dell' applicabilita' del principio di specialita', ma quello
della configurabilita' di un' ipotesi di postfatto non punibile. Il
principio di specialita' viene in questione allorche' si tratta di
disciplinare i rapporti tra l' ipotesi criminosa prevista dall' art.
50 comma 4 e quella prevista dall' art. 485 c.p., in quanto entrambe
hanno ad oggetto materiale scritture private. Quanto al secondo
problema prospettato nella ordinanza annotata e cioe' la questione
sulla "pregiudiziale tributaria", per alcuni si tratterebbe di
condizione di punibilita', per altri di condizione di procedibilita'.
L' istituto comunque e' stato oggetto di penetranti critiche,
tantoche' sia nella passata legislatura sia nell' attuale sono stati
predisposti disegni di legge per una riforma che consenta un piu'
sollecito avvio dell' azione penale. Infine la questione di
costituzionalita' della pregiudiziale tributaria e' gia' stata
sollevata sia con riferimento all' art. 21 l. 4/1929, sia con
riferimento all' art. 56 comma 6 d.p.r. 600/1973, e in tutti i casi
la Corte Costituzionale si e' pronunciata negativamente su questioni
analoghe.
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| art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 15 c.p.
art. 48 c.p.
art. 479 c.p.
art. 485 c.p.
art. 50 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 58 comma 5 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 56 comma 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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