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143091
IDG820900181
82.09.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Aniello
Falsa contabilita' e reati tributari
nota a ord. Cass. sez. II pen. 14 gennaio 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 3-6
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2315; D538; D51522; D51524
La Suprema Corte ha ritenuto che vi sia coincidenza tra la fattispecie prevista dall' art. 479 c.p. e quella prevista dall' art. 50 comma 4 d.p.r. 633/1972, ed in applicazione del principio di specialita' ha applicato solo la seconda norma. L' A. non condivide tale soluzione in quanto il principio di specialita' viene in questione quando ci si trovi in presenza di un unico fatto che appaia riconducibile a piu' norme incriminatrici, mentre nel caso esaminato dalla Suprema Corte si hanno due fatti ben distinti (la predisposizione di una falsa contabilita', punita dal citato art. 50 comma 4 e la successiva formazione di un accertamento tributario non corrispondente alla reale base imponibile, punita a norma dell' art. 479 c.p.). Il problema posto dal caso in esame, ritiene l' A., non e' quello dell' applicabilita' del principio di specialita', ma quello della configurabilita' di un' ipotesi di postfatto non punibile. Il principio di specialita' viene in questione allorche' si tratta di disciplinare i rapporti tra l' ipotesi criminosa prevista dall' art. 50 comma 4 e quella prevista dall' art. 485 c.p., in quanto entrambe hanno ad oggetto materiale scritture private. Quanto al secondo problema prospettato nella ordinanza annotata e cioe' la questione sulla "pregiudiziale tributaria", per alcuni si tratterebbe di condizione di punibilita', per altri di condizione di procedibilita'. L' istituto comunque e' stato oggetto di penetranti critiche, tantoche' sia nella passata legislatura sia nell' attuale sono stati predisposti disegni di legge per una riforma che consenta un piu' sollecito avvio dell' azione penale. Infine la questione di costituzionalita' della pregiudiziale tributaria e' gia' stata sollevata sia con riferimento all' art. 21 l. 4/1929, sia con riferimento all' art. 56 comma 6 d.p.r. 600/1973, e in tutti i casi la Corte Costituzionale si e' pronunciata negativamente su questioni analoghe.
art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 15 c.p. art. 48 c.p. art. 479 c.p. art. 485 c.p. art. 50 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 58 comma 5 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 56 comma 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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