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| IDG820900182 | |
| 82.09.00182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Annunziata Michele
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| I termini processuali nelle Regioni colpite dal sisma del 1980
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| nota a Cass. sez. I pen. 12 dicembre 1980
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 11-14
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| D6062; D1205; D4074; D15306
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| Con riferimento alla normativa sulla sospensione dei termini nelle
zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980, la Corte di Cassazione
con la decisione in rassegna afferma che la sospensione dei termini
dal 23 novembre 1980 al 31 gennaio 1981 non si applica ai termini di
comparizione ne' ai termini che si computano a ritroso, ne' infine ai
termini delle udienze di rinvio. Le regole esposte non sembrano
corrispondere alla esatta interpretazione del d.l. 776/1980. In breve
la disciplina sulla sospensione dei termini in materia civile, penale
e amministrativa e' la seguente: per il settore civile bisogna
distinguere tra i soggetti residenti o domiciliati e non, in
Basilicata e Campania. Per i primi, limitatamente alle attivita' da
compiere nelle zone terremotate, sono rimasti sospesi soltanto i
termini di prescrizione e di decadenza. Per i non residenti, i
termini di comparizione che non sono ne' di decadenza ne' di
prescrizione ma dilatori non subiscono gli effetti della sospensione.
I termini perentori sono sospesi. Per i termini che concernono
processi relativi a soggetti residenti, la legge sottopone a
sospensione tutti i termini indistintamente. E' fatta soltanto
eccezione per le cause di sfratto, di alimenti, di lavoro, di
fallimento, di opposizione all' esecuzione e per provvedimenti
cautelari ed urgenti. Le stesse regole valgono in materia penale. Per
i soggetti residenti e' consentita la celebrazione dei processi a
carico di detenuti o per reati prossimi a prescrizione. Tranne i casi
teste' elencati non e' consentito dunque, a pena di nullita', il
compimento di attivita' processuali. Nei procedimenti amministrativi
valgono le stesse regole; unica eccezione, la possibilita' di
trattare le istanze di sospensione dell' atto amministrativo
impugnato. Da ultimo, la sospensione dei termini processuali nelle
zone indicate e' cessata il 31 gennaio 1981.
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| art. 1495 c.c.
d.l. 26 novembre 1980, n. 776
l. 22 dicembre 1980, n. 874
d.l. 31 gennaio 1981, n. 11
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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