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143093
IDG820900186
82.09.00186 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivello Pier Paolo
Legittimazione alla costituzione di parte civile del C.O.N.I. e di singoli giocatori del totocalcio in procedimenti penali per scommesse clandestine
nota a ord. Trib. Roma 16 giugno 1980
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 37-44
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6010; D546; D18303
L' ordinanza annotata, dopo avere preliminarmente esaminato il rapporto intercorrente tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, sostenendo che l' illecito sportivo, qualora assuma rilevanza non per il solo ordinamento sportivo ma anche per il diritto comune, perde la sua specificita' e viene assoggettato all' esame del giudice ordinario, ha considerato il problema dell' ammissibilita' della costituzione di parte civile del CONI nei processi per scommesse clandestine e ne ha riconosciuto la legittimita' sulla base delle seguenti ragioni: in primo luogo, essendo la funzione normativa di tale ente quella di vigilare, organizzare, potenziare lo sport nazionale, sorvegliare o tutelare le organizzazioni sportive, conservare, controllare ed incrementare il patrimonio sportivo, il Tribunale, nella decisione annotata, ha ritenuto che ove l' agonismo sia colpito nel suo libero svolgimento a mezzo di accordi miranti ad alterare i risultati sportivi, il CONI subisca la perdita di prestigio, reputazione e stima. Inoltre poiche' gli interessi violati sono interessi qualificati, che fanno capo direttamente all' ente e non meri interessi diffusi, l' ente subisce una lesione dei suoi diritti della personalita' e dei suoi fini istituzionali, il che consente l' azione di risarcimento dei danni morali. Quanto al quesito riguardante la legittimazione alla costituzione di parte civile dei giocatori di schedine del totocalcio, il Tribunale si e' espresso nel senso della non ammissibilita'. L' A. sostiene che tale soluzione, basata sul fatto che non e' possibile determinare il danno, non pare condivisibile. Un danno pur minimo per costoro c' e' ed e' facilmente verificabile. Si puo' infatti individuare il danno patrimoniale, legittimante la costituzione degli scommettitori, anziche' nel lucro cessante derivante dalla mancata vittoria, nel danno emergente causato dalla perdita della somma utilizzata per le giocate; tale somma non sarebbe stata spesa qualora si fosse saputo che le gare erano influenzate da illeciti accordi.
art. 1223 c.c. art. 22 c.p.p. art. 185 c.p. art. 2 l. 16 febbraio 1942, n. 426 art. 3 l. 16 febbraio 1942, n. 426 art. 5 l. 16 febbraio 1942, n. 426
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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