| L' A. si propone, in primo luogo, di verificare l' ammissibilita' di
interventi giudiziari volti a bloccare il pagamento, da parte della
banca emittente, del credito documentario irrevocabile e confermato:
interventi che vengono talvolta sollecitati da chi aveva richiesto l'
apertura di credito, in presenza di fatti che riguardano il
sottostante rapporto di compravendita e di fornitura. L' esame della
pur oscillante giurisprudenza e della dottrina dimostra l'
ammissibilita', anche se entro limiti ben definiti, di provvedimenti
giudiziari impeditivi del pagamento. Successivamente l' A. si propone
di verificare se la stessa conclusione sia corretta nelle analoghe
situazioni nelle quali, da parte di chi ne aveva richiesto l'
emissione, si tende a bloccare il pagamento della garanzia bancaria
internazionale a prima richiesta. L' esame di numerosi casi di
recente sottoposti a giudici italiani e stranieri e della dottrina
internazionale evidenzia, da un lato, un profondo contrasto di
opinioni e, dall' altro, che lo strumento della garanzia bancaria a
prima richiesta, nell' assenza di norme che la disciplinano, viene
molto spesso utilizzata dai beneficiari in modo non corretto e da'
luogo a un nutrito contenzioso. L' A. conclude percio' con l'
auspicio che le banche facciano un serio tentativo per abbandonare
gradualmente questo tipo di garanzia sostituendolo con quello
equilibratamente disciplinato dalle norme della Camera di commercio
internazionale.
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