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143117
IDG820600606
82.06.00606 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzarella Salvatore
Considerazioni sui reati di cui agli artt. 9 e 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 sul credito agrario
Banca borsa tit. cred., an. 34 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 234-248
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51116; D915
L' A. prende in considerazione i reati che, trovando base di riferimento nell' art. 207 c.p. abrogato, sono previsti dagli artt. 10 e 9 della vigente normativa fondamentale sul credito agrario, e puniscono il deterioramento o la distruzione dell' oggetto sottoposto al privilegio, la distrazione della somma dall' impiego convenuto, la vendita dell' oggetto sottoposto a privilegio senza la soddisfazione del credito dell' Istituto mutuante. Individuati i precedenti storici degli artt. 10 e 9, nota che susseguentemente alla l. 1760/1928 i reati non si trovano esplicitamente richiamati in alcuno dei numerosi atti normativi speciali intervenuti a modificare o ad integrare la normativa fondamentale: cio' che puo' essere segno di una mutata sensibilita' sociale verso i relativi comportamenti criminosi, se non si vogliono ritenere ammissibili applicazioni implicite o sistematiche. In ogni caso, gli artt. 10 e 9 vanno ormai letti attraverso il vigente codice e le ultime disposizioni di aumento delle sanzioni penali, per un aggiornamento che, del tutto semplice nei suoi termini formali, tuttavia in dottrina ha prospettato contrastanti esiti. Dopo aver messo in luce la radice economico-politica delle incriminazioni nel periodo dello Stato-agricolo, l' A. risolve in un rapporto di similitudine l' apparente loro estraneita' rispetto al sistema del codice penale (abrogato e vigente), pur non nascondendo che la mutata struttura economica italiana rende oggi difficile l' intelligenza di tale rapporto, e da' luogo a dubbi di costituzionalita'. Comunque, nel progetto governativo di riforma del credito agrario si rifa' posto ai reati in considerazione, addirittura in una chiave puramente ripropositiva. Ma, a prescindere dal merito del problema, esistono alcune imperfezioni tecniche che, rendendo problematica l' efficacia giuridica degli artt. 10 e 9, consiglierebbero piu' incisivi interventi del legislatore.
art. 9 l. 5 luglio 1928, n. 1760 art. 10 l. 5 luglio 1928, n. 1760 art. 334 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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