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143141
IDG820600160
82.06.00160 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costanza Maria
Sulla responsabilita' del parcheggiatore
nota a Cass. sez. III civ. 25 febbraio 1981, n. 1144
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1583-1586
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31760
Il contratto di parcheggio, afferma la sentenza annotata, e' contratto atipico, per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito; di conseguenza costituisce clausola limitativa dell' oggetto, e non della responsabilita', quella che esclude dalla custodia gli oggetti contenuti all' interno dell' autovettura. Ma le clausole in esame, osserva l' A., possono considerarsi non vessatorie solo se dal loro tenore emerge che il predisponente non abbia inteso esimersi da responsabilita' anche per eventuali danni a cose che, strutturalmente, fanno parte dell' autovettura. Invece nessuna responsabilita' dovrebbe gravare sul parcheggiatore per i danni o furti di cose lasciate all' interno dell' automezzo, il cui valore e le cui caratteristiche funzionali le rendono assolutamente estranee all' autoveicolo.
art. 1766 c.c. art. 1341 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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