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| IDG820600162 | |
| 82.06.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Consolo Claudio
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| In tema di chiamata in causa in ipotesi di connessione cosiddetta
impropria e di disciplina del regolamento di competenza nel processo
con cumulo soggettivo
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| nota a Cass. sez. II civ. 19 febbraio 1980, n. 1226
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1699-1718
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D40551; D40236; D4250
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| La sentenza annotata afferma che sussista comunanza di causa anche
nell' ipotesi in cui fra la domanda iniziale e quella fatta valere in
via di chiamata intercorra solo una relazione di connesione
cosiddetta impropria, ove cioe' entrambe le domande dipendano dalla
risoluzione di identiche questioni ma nel caso in esame, osserva l'
A., si e' realizzata un' ipotesi di litisconsorzio facoltativo
passivo, strutturato in forma alternativa o comunque condizionale,
attraverso lo strumento dell' intervento coatto su istanza di parte:
cio' e' inammissibile quando vi sia solo connessione impropria, che
avrebbe potuto dar luogo a litisconsorzio esclusivamente mediante
riunione di processi distinti. Infine l' A. affronta il problema
della ammissibilita' o meno dell' appello proposto dall' attore
contro la declaratoria d' incompetenza, pronunciata con riguardo alla
ulteriore domanda proposta contro un nuovo convenuto in via di
chiamata in causa: in tal caso, sostiene l' A., e' possibile solo l'
impugnazione ai sensi dell' art. 42 c.p.c., e dunque il regolamento
necessario di competenza.
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| art. 103 c.p.c.
art. 106 c.p.c.
art. 107 c.p.c.
art. 42 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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