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143142
IDG820600162
82.06.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Consolo Claudio
In tema di chiamata in causa in ipotesi di connessione cosiddetta impropria e di disciplina del regolamento di competenza nel processo con cumulo soggettivo
nota a Cass. sez. II civ. 19 febbraio 1980, n. 1226
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1699-1718
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40551; D40236; D4250
La sentenza annotata afferma che sussista comunanza di causa anche nell' ipotesi in cui fra la domanda iniziale e quella fatta valere in via di chiamata intercorra solo una relazione di connesione cosiddetta impropria, ove cioe' entrambe le domande dipendano dalla risoluzione di identiche questioni ma nel caso in esame, osserva l' A., si e' realizzata un' ipotesi di litisconsorzio facoltativo passivo, strutturato in forma alternativa o comunque condizionale, attraverso lo strumento dell' intervento coatto su istanza di parte: cio' e' inammissibile quando vi sia solo connessione impropria, che avrebbe potuto dar luogo a litisconsorzio esclusivamente mediante riunione di processi distinti. Infine l' A. affronta il problema della ammissibilita' o meno dell' appello proposto dall' attore contro la declaratoria d' incompetenza, pronunciata con riguardo alla ulteriore domanda proposta contro un nuovo convenuto in via di chiamata in causa: in tal caso, sostiene l' A., e' possibile solo l' impugnazione ai sensi dell' art. 42 c.p.c., e dunque il regolamento necessario di competenza.
art. 103 c.p.c. art. 106 c.p.c. art. 107 c.p.c. art. 42 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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