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143143
IDG820600163
82.06.00163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spiazzi Dante
Estinzione del giudizio di rinvio, e possibilita' di ottenere in un autonomo, successivo, giudizio la determinazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza finale
nota a Cass. sez. I civ. 12 febbraio 1981, n. 859
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1591-1598
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D42273; D4042
La sentenza annotata afferma che la cassazione parziale di una sentenza travolge anche la pronuncia sulle spese processuali, il cui regolamento verra' normalmente dettato dal giudice di rinvio, in conformita' al principio della soccombenza finale e globale. Se il giudizio di rinvio si estingue, gli effetti della soccombenza per le statuizioni non cassate e passate in giudicato possono essere fatti valere in un autonomo giudizio. L' A. non concorda con tale ultima affermazione, osservando che la domanda riguardante le spese non trova piu' alcuna possibilita' di estrinsecarsi quando sia venuto meno l' intero giudizio: infatti l' art. 310 c.p.c. stabilisce che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Inoltre se il giudice ordinario decidesse sulle spese si troverebbe ad esercitare la competenza che spettava al giudice di rinvio, cio' che sicuramente e' inammissibile.
art. 91 c.p.c. art. 393 c.p.c. art. 310 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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