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143144
IDG820600165
82.06.00165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Saracini Eugenio
Art. 2121, 3 comma, 2 inc.: "dovuto al prestatore di lavoro" si riferisce a "l' equivalente", non a "del vitto e dell' alloggio"
nota a Trib. Venezia 29 ottobre 1980
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 1B, pag. 711-720
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7472
La norma contrattuale che pone a carico dell' imprenditore le spese di vitto e alloggio a favore del dirigente d' albergo (e non anche dei suoi familiari), non e' applicabile quando l' imprenditore si assuma le spese dell' intera famiglia. In tal caso, stabilisce la sentenza annotata, l' intero costo costituisce "equivalente del vitto e dell' alloggio" ai sensi dell' art. 2121 c.c., e va dunque computato nell' indennita' di fine lavoro. L' A. non condivide tale interpretazione, osservando in primo luogo che l' equivalente dovuto e' costituito da quanto previsto nella clausola collettiva, espressamente richiamata dalla pattuizione individuale: l' indennita' di fine rapporto non poteva pertanto quantificarsi sulla base delle effettive prestazioni godute dal dirigente.
art. 2121 comma 3 c.c. art. 5 contr. coll. naz. lav. 14 aprile 1977 (dirigenti d' albergo)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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