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143151
IDG820600202
82.06.00202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capponi Bruno
Termine contrattuale di adempimento supposto inesistente: errore di interpretazione o errore di fatto revocatorio?
nota a Cass. sez. III civ. 26 settembre 1979, n. 4972
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1541-1548
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D423
L' errore revocatorio non e' ravvisabile nell' ipotesi di divergente valutazione da parte del giudice della situazione di fatto rispetto alla prospettazione della parte istante. L' A. osserva che nel caso di specie la decisione non risulta fondata su di una valutazione di fatto divergente da quella prospettata dall' istante, risulta infatti la concorde ammissione delle parti di una circostanza di fatto determinante ai fini della decisione. La massima ufficiale e' estranea alla ratio decidendi della sentenza che si fonda su un criterio logico giuridico insolito e discutibile. Il problema principale da risolvere e' quello di stabilire se il giudice, nell' ignorare una circostanza di fatto concordemente ammessa dalle parti abbia commesso l' errore deducibile quale motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., o se tale errore configuri una diversa fattispecie ipotizzabile quale motivo di cassazione della sentenza ex art. 360. Osserva l' A. che, quanto il buon uso della sfera ideologico-deliberativa nasce e si alimenta, in animo iudicis, da una cattivo o deficiente uso di quella percettiva, la parte non potra' essere privata del suo diritto di impugnare la decisione secondo le oggettive risultanze della causa ex art. 395 n. 4 c.p.c..
art. 395 n. 4 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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