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| IDG820600202 | |
| 82.06.00202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Capponi Bruno
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| Termine contrattuale di adempimento supposto inesistente: errore di
interpretazione o errore di fatto revocatorio?
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| nota a Cass. sez. III civ. 26 settembre 1979, n. 4972
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1541-1548
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D423
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| L' errore revocatorio non e' ravvisabile nell' ipotesi di divergente
valutazione da parte del giudice della situazione di fatto rispetto
alla prospettazione della parte istante. L' A. osserva che nel caso
di specie la decisione non risulta fondata su di una valutazione di
fatto divergente da quella prospettata dall' istante, risulta infatti
la concorde ammissione delle parti di una circostanza di fatto
determinante ai fini della decisione. La massima ufficiale e'
estranea alla ratio decidendi della sentenza che si fonda su un
criterio logico giuridico insolito e discutibile. Il problema
principale da risolvere e' quello di stabilire se il giudice, nell'
ignorare una circostanza di fatto concordemente ammessa dalle parti
abbia commesso l' errore deducibile quale motivo di revocazione ex
art. 395 n. 4 c.p.c., o se tale errore configuri una diversa
fattispecie ipotizzabile quale motivo di cassazione della sentenza ex
art. 360. Osserva l' A. che, quanto il buon uso della sfera
ideologico-deliberativa nasce e si alimenta, in animo iudicis, da una
cattivo o deficiente uso di quella percettiva, la parte non potra'
essere privata del suo diritto di impugnare la decisione secondo le
oggettive risultanze della causa ex art. 395 n. 4 c.p.c..
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| art. 395 n. 4 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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