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143153
IDG820600205
82.06.00205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Guarnieri Guerino
Brevi note in tema di rinuncia alla domanda e risarcimento dei danni per lite temeraria
nota a Trib. Reggio Calabria 27 febbraio 1980, n. 47
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 10, pt. 1B, pag. 697-704
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40421
La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere pone, implicitamente, le spese di causa a carico del rinunciante, anche se non si puo' parlare di parte soccombente. La parte che abbia richiesto la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria e' tenuta a provare l' entita' del danno oltre che la prova circa l' an debeatur, salva la facolta' del giudice di ricorrere al giuramento suppletorio ovvero, qualora l' incertezza sia ristretta al quantum, al giuramento estimatorio. Osserva l' A. che, anche a prescindere dalla natura che si voglia riconoscere al danno per lite temeraria, e' da rifiutare l' "eventualita' di una condanna generica ai danni e comunque, nel caso in cui il danno sia provato esistente, si pone un delicato problema interpretativo dell' art. 96 primo comma c.p.c..
art. 96 comma 1 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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