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143154
IDG820600295
82.06.00295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trabucchi Alberto
Le Sezioni unite e la configurazione del concetto di abbandono dopo l' intervento della Corte Costituzionale in tema di adozione speciale
nota a Cass. sez. un. civ. 14 aprile 1981, n. 2216
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1759-1766
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30141
L' abbandono del minore, stabilisce la sentenza annotata, e' presupposto oggettivo per la perdita dei diritti del genitore di sangue e dunque elemento indispensabile per la dichiarazione dello stato di adottabilita'. Di fronte ad una situazione di mancata cura diretta da parte del genitore vengono considerate tre ipotesi: l' affidamento temporaneo alla cura di terzi per opportunita' educative, l' esistenza di una forza maggiore, la situazione di abbandono provocata da chi vorrebbe trarne vantaggio. Nella prima ipotesi, sostiene l' A., sussistono gli elementi dell' abbandono solo ove l' affidamento a terzi abbia carattere abdicativo e di non temporaneita'; la caratteristica della temporaneita' costituisce un requisito anche per la considerazione della forza maggiore, come chiara riserva a favore del genitore. L' abbandono e' irrilevante anche ove sia stato provocato, cio' che si verifica quando un affidamento temporaneo viene ad assumere durata abnorme ad opera di chi intende trarne vantaggio. In sostanza, conclude l' A., la pur prevalente considerazione oggettiva del maggior bene del minore non puo' operare in funzione della dichiarazione di adozione speciale se manca il presupposto soggettivo dell' abbandono.
art. 314 c.c. C. Cost. 10 febbraio 1981, n. 11
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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