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| IDG820600295 | |
| 82.06.00295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Trabucchi Alberto
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| Le Sezioni unite e la configurazione del concetto di abbandono dopo
l' intervento della Corte Costituzionale in tema di adozione speciale
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| nota a Cass. sez. un. civ. 14 aprile 1981, n. 2216
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1759-1766
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30141
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| L' abbandono del minore, stabilisce la sentenza annotata, e'
presupposto oggettivo per la perdita dei diritti del genitore di
sangue e dunque elemento indispensabile per la dichiarazione dello
stato di adottabilita'. Di fronte ad una situazione di mancata cura
diretta da parte del genitore vengono considerate tre ipotesi: l'
affidamento temporaneo alla cura di terzi per opportunita' educative,
l' esistenza di una forza maggiore, la situazione di abbandono
provocata da chi vorrebbe trarne vantaggio. Nella prima ipotesi,
sostiene l' A., sussistono gli elementi dell' abbandono solo ove l'
affidamento a terzi abbia carattere abdicativo e di non
temporaneita'; la caratteristica della temporaneita' costituisce un
requisito anche per la considerazione della forza maggiore, come
chiara riserva a favore del genitore. L' abbandono e' irrilevante
anche ove sia stato provocato, cio' che si verifica quando un
affidamento temporaneo viene ad assumere durata abnorme ad opera di
chi intende trarne vantaggio. In sostanza, conclude l' A., la pur
prevalente considerazione oggettiva del maggior bene del minore non
puo' operare in funzione della dichiarazione di adozione speciale se
manca il presupposto soggettivo dell' abbandono.
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| art. 314 c.c.
C. Cost. 10 febbraio 1981, n. 11
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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