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143155
IDG820600296
82.06.00296 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moschetti Francesco
Le prime pronunce della Cassazione civile in tema di soggezione all' I.V.A. degli enti ospedalieri
nota a Cass. sez. I civ. 9 marzo 1981, n. 1310 Cass. sez. I civ. 4 dicembre 1980, n. 6316
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1815-1820
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23150; D23157; D18821
Le due sentenze annotate affermano la soggezione delle prestazioni di ricovero e cura degli enti ospedalieri agli obblighi formali previsti dalla legge sull' IVA. La sentenza n. 6316/1980 giunge addirittura a sostenere il carattere commerciale dell' attivita' istituzionale degli enti in questione; ma non e' oggettivamente commerciale, osserva l' A., un' attivita' indifferente ai risultati economici o, addirittura, istituzionalmente gratuita. Si puo' aggiungere che un ente pubblico ha per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attivita' commerciale solo se le attivita' prevalenti di esso siano finanziate dietro corrispettivo, non gia' se siano finanziate da un fondo statale redistribuito secondo criteri di pubblico interesse. Nell' assistenza ospedaliera e' ravvisabile un corrispettivo solo per ipotesi del tutto marginali: per queste attivita' la qualifica di "esenti" imporra' certo l' adempimento degli obblighi formali, ma non potra' commercializzare l' attivita' dell' ente ospedaliero.
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 l. 29 febbraio 1980, n. 31 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 3 l. 12 febbraio 1968, n. 132
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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