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143157
IDG820600298
82.06.00298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barbiera Lelio
Diritto al mantenimento e accertamento dell' addebitabilita' della separazione
nota a Cass. sez. I civ. 21 gennaio 1981, n. 492
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1843-1846
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30127
La sentenza annotata afferma che il diritto al mantenimento spetta al coniuge privo di adeguati redditi propri, purche' non gli sia stata addebitata dal giudice la separazione, indipendentemente dalla prospettazione della questione sull' addebitabilita'. L' A. non concorda con tale decisione, osservando che alla fattispecie normale di separazione, cioe' senza questione di addebitabilita', corrisponde l' effetto normale del diritto agli alimenti. Alla separazione speciale, invece, per l' avvenuta introduzione della questione di addebito, corrisponde l' effetto speciale del diritto al mantenimento, che non compete al richiedente cui sia addebitabile la separazione. E' dunque vero che la giustificazione del mantenimento deve rinvenirsi non gia' in una valutazione sanzionatoria del comportamento dell' obbligato, ma in una valutazione di segno opposto del comportamento di colui che pretende l' assistenza (non addebitabilita'); ma tale valutazione presuppone tuttavia che nel procedimento di separazione venga proposta la questione, poiche' altrimenti l' addebitalita' non potrebbe formare oggetto dell' accertamento del giudice.
art. 212 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 151 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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