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Documento


143167
IDG820600621
82.06.00621 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Visentini Bruno
L' informazione societaria e gli azionisti
Riv. soc., an. 26 (1981), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 789-827
D312207
Ribadendo concetti gia' esposti al Convegno sulla riforma delle societa' tenuto a Venezia nell' ottobre del 1966, l' A. ritiene che l' informazione societaria, pur essendo importante, non va sopravalutata e non risolve di per se' i problemi della disciplina delle societa' per azioni e della relativa riforma. Inoltre, la materia dell' informazione societaria non puo' essere risolta ne' con formule generiche di "verita'" dei bilanci e simili, ne' attribuendo poteri discrezionali ad organi pubblici (Consob), bensi' con precise norme di legge che stabiliscono gli obblighi delle amministrazioni societarie e la funzione dei controlli esterni sull' esatto adempimento di tali obblighi. L' A. esprime l' opinione che gli obblighi di informazione debbano continuare a riguardare soltanto le societa' di capitali, con particolare intensita' le societa' per azioni le cui azioni sono quotate nelle borse, e non debbano essere estesi alle societa' di altro tipo. L' informazione all' assemblea e al pubblico deve avere per oggetto gli elementi contabili, poiche' i singoli atti della gestione non rientrano negli obblighi di informazione. L' A. conclude osservando che la disciplina delle societa', cosi' come si e' venuta delineando con la legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se abbisogna di completamenti, risponde abbastanza bene alle esigenze della moderna economia; i soli vuoti rimasti sono la disciplina dei "gruppi" e la disciplina delle societa' a partecipazione pubblica.
l. 7 giugno 1974, n. 216
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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