| Ribadendo concetti gia' esposti al Convegno sulla riforma delle
societa' tenuto a Venezia nell' ottobre del 1966, l' A. ritiene che
l' informazione societaria, pur essendo importante, non va
sopravalutata e non risolve di per se' i problemi della disciplina
delle societa' per azioni e della relativa riforma. Inoltre, la
materia dell' informazione societaria non puo' essere risolta ne' con
formule generiche di "verita'" dei bilanci e simili, ne' attribuendo
poteri discrezionali ad organi pubblici (Consob), bensi' con precise
norme di legge che stabiliscono gli obblighi delle amministrazioni
societarie e la funzione dei controlli esterni sull' esatto
adempimento di tali obblighi. L' A. esprime l' opinione che gli
obblighi di informazione debbano continuare a riguardare soltanto le
societa' di capitali, con particolare intensita' le societa' per
azioni le cui azioni sono quotate nelle borse, e non debbano essere
estesi alle societa' di altro tipo. L' informazione all' assemblea e
al pubblico deve avere per oggetto gli elementi contabili, poiche' i
singoli atti della gestione non rientrano negli obblighi di
informazione. L' A. conclude osservando che la disciplina delle
societa', cosi' come si e' venuta delineando con la legge 7 giugno
1974, n. 216, anche se abbisogna di completamenti, risponde
abbastanza bene alle esigenze della moderna economia; i soli vuoti
rimasti sono la disciplina dei "gruppi" e la disciplina delle
societa' a partecipazione pubblica.
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