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143177
IDG820600659
82.06.00659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pesce Angelo
Le "nuove" regole sulle notifiche all' estero. La "impossibilita'" di notificazione diversa da quella di cui all' art. 142, comma primo e secondo della notificazione per via consolare
nota a Cass. sez. I 22 giugno 1981, n. 4072
Foro pad., an. 36 (1981), fasc. 5-7, pt. 1, pag. 99-104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40735
L' A. osserva che il legislatore, nel ristrutturare parzialmente le norme gia' "manipolate" dalla Corte Costituzionale sulle notifiche all' estero con d.p.r. 6 febbraio 1981 n. 42 di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata all' Aja il 15 novembre 1965, non ha fatto alcun cenno nella rubrica di tale legge alle norme sulla notificazione novellate, con la conseguenza che anche "addetti ai lavori" non hanno dato segno di accorgersene. Rileva quindi come la nuova normativa di cui alla legge citata, attuando i principi affermati in alcune decisioni della Corte Costituzionale abbia ridato efficacia alla presunzione, iuris ed de iure, della conoscenza dell' atto (ex art. 142 e 143 c.p.c.), ripristinando il sistema alla condizione di dimostrazione dell' impossibilita' di attuare altro modello di notifica e cognizione effettiva da parte del destinatario; in tal modo, rileva ancora l' A., il legislatore ha posto all' interprete il problema di stabilire in che cosa consista la detta impossibilita'.
art. 142 c.p.c. d.p.r. 6 febbraio 1981, n. 42 C. Cost. 6 luglio 1965, n. 57 C. Cost. 14 luglio 1976, n. 170 C. Cost. 2 febbraio 1978, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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