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| IDG820600659 | |
| 82.06.00659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pesce Angelo
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| Le "nuove" regole sulle notifiche all' estero. La "impossibilita'" di
notificazione diversa da quella di cui all' art. 142, comma primo e
secondo della notificazione per via consolare
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| nota a Cass. sez. I 22 giugno 1981, n. 4072
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| Foro pad., an. 36 (1981), fasc. 5-7, pt. 1, pag. 99-104
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D40735
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| L' A. osserva che il legislatore, nel ristrutturare parzialmente le
norme gia' "manipolate" dalla Corte Costituzionale sulle notifiche
all' estero con d.p.r. 6 febbraio 1981 n. 42 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione adottata all' Aja il 15 novembre 1965,
non ha fatto alcun cenno nella rubrica di tale legge alle norme sulla
notificazione novellate, con la conseguenza che anche "addetti ai
lavori" non hanno dato segno di accorgersene. Rileva quindi come la
nuova normativa di cui alla legge citata, attuando i principi
affermati in alcune decisioni della Corte Costituzionale abbia ridato
efficacia alla presunzione, iuris ed de iure, della conoscenza dell'
atto (ex art. 142 e 143 c.p.c.), ripristinando il sistema alla
condizione di dimostrazione dell' impossibilita' di attuare altro
modello di notifica e cognizione effettiva da parte del destinatario;
in tal modo, rileva ancora l' A., il legislatore ha posto all'
interprete il problema di stabilire in che cosa consista la detta
impossibilita'.
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| art. 142 c.p.c.
d.p.r. 6 febbraio 1981, n. 42
C. Cost. 6 luglio 1965, n. 57
C. Cost. 14 luglio 1976, n. 170
C. Cost. 2 febbraio 1978, n. 10
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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