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143179
IDG820600661
82.06.00661 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tonni Luciano
Regolarita' delle scritture dell' impresa e concordato preventivo
nota ad App. Venezia sez. II 22 luglio 1981
Foro pad., an. 36 (1981), fasc. 5-7, pt. 1, pag. 120-124
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300
L' A. prende occasione da una delle massime della sentenza annotata, secondo la quale "il rispetto formale delle norme poste dagli artt. 2114-2220 c.c. non solo e' necessario, ma di per se' non esaurisce la condizione di ammissibilita' dell' art. 160, comma 1, l. fall., che richiede anche una assoluta regolarita' sostanziale", per svolgere alcune considerazioni circa il requisito della regolarita' delle scritture contabili richiesto quale condizione di ammissibilita' al concordato preventivo. Rileva quindi che oltre la succitata teoria rigorista, seguita dalla dottrina dominante, vi e' pure una seconda teoria per la quale deve intendersi "regolarmente tenuta" una contabilita' non infedele che, cioe', contenga elementi attendibili e sufficienti per la ricostruzione contabile amministrativa dell' attivita' svolta dall' impresa e sua valutazione.
art. 160 l. fall. art. 2114 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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