| 143186 | |
| IDG820600673 | |
| 82.06.00673 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Lovecchio Michele
| |
| Opposizione al rimborso di un libretto al portatore, in caso di
"controversia nei diritti a succedere", e procedura di ammortamento
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| osservazione a Trib. Torino 9 dicembre 1980
| |
| Foro it., an. 107 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 555-557
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D3150
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Posto in evidenza che e' costante l' orientamento della Cassazione e
della prevalente dottrina sulla natura giuridica di titoli di credito
dei libretti di deposito bancario pagabili al portatore, l' A. svolge
alcune osservazioni a quanto forma oggetto della seconda massima
della sentenza annotata, e cioe' sul problema dell' opposizione al
rimborso proposto da terzi all' istituto emittente sulla base dell'
esistenza di una controversia sul diritto a succedere e del
conseguente rifiuto della banca di pagare al possessore di duplicato
di un libretto al portatore; rifiuto che il Tribunale ha ritenuto
illegittimo quando l' opposizione sia fatta successivamente all'
espletamento della procedura di ammortamento. Infatti il Tribunale
nella sentenza riportata ha considerato l' opposizione al rimborso
alla stregua di una tardiva opposizione al decreto di ammortamento.
L' A. sostiene che, in caso di opposizione al rimborso basata sull'
esistenza di una controversia in materia di successione, la banca e'
tenuta a sospendere ogni pagamento, indipendentemente dalla procedura
di ammortamento seguita.
| |
| Trib. Torino 9 dicembre 1980
art. 1836 c.c.
art. 2003 c.c.
art. 12 l. 30 luglio 1951, n. 948
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |