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| IDG820600713 | |
| 82.06.00713 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zanchi Duccio
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| Sull' ammissibilita' della prelazione parziale del conduttore in caso
di vendita in blocco dell' immobile
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| Dir. giur., s. 3, an. 37 (1981), fasc. 4, pag. 791-807
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30640
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| Un' analisi della problematica relativa all' ammissibilita' della
prelazione parziaria del conduttore in caso di vendita in blocco
dell' immobile dove trovasi la porzione condotta in locazione, in
base alla normativa della l. 392/78, non puo' prescindere dalla
considerazione del parallelo che e' stato operato tra questa
disciplina e quella propria della prelazione agraria. L' A. e' del
parere che, in realta', i due istituti siano profondamente
differenti, e che quindi i principi dell' uno non possano essere
utilizzati per colmare le lacune dell' altro. Infatti, e' secondo l'
A. di tutta evidenza come gli istituti della prelazione urbana e di
quella rustica abbiano distinti presupposti logico-giuridici: tutela
dell' avviamento, da un lato, mezzo per realizzare un piu' equo
sfruttamento del suolo, dall' altro. La soluzione che l' A.
privilegia si fonda sull' interpretazione del comma 2 dell' art. 47
Cost. e si sostanzia nell' attribuire alla prelazione urbana una
portata circoscritta, negando, conseguentemente, il diritto in
questione al conduttore, laddove l' oggetto del contratto di
compravendita sia l' intero immobile, comprensivo della porzione
locata.
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| l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 42 Cost.
Cass. 20 settembre 1971, n. 2616
art. 12 comma 2 disp. prel. c.c.
art. 2 l. 27 gennaio 1963, n. 19
art. 44 Cost.
art. 47 Cost.
art. 35 comma 1 Cost.
l. 1 giugno 1939, n. 1089
art. 3 comma 2 Cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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