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143202
IDG820800033
82.08.00033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conso Giovanni
Il segreto giornalistico dopo la sentenza della Corte Costituzionale
nota a C. Cost. 28 gennaio 1981, n. 1
Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 2-4, pt. 1, pag. 8-19
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61462; D51204; D04017; D9694
La sentenza annotata afferma la legittimita' costituzionale delle norme che disconoscono ai giornalisti ogni possibilita' di astensione dal testimoniare. La decisione, osserva l' A., appare del tutto convincente, mentre e' discutibile l' affermazione della Corte per cui la composizione degli interessi realizzata attualmente e' ragionevole ed equilibrata. Non si vede, infatti, dove sia oggi l' equilibrio tra i due interessi contrapposti, dal momento che il rapporto si presenta in termini di tutto vantaggio per il dovere di testimoniare e di tutto svantaggio per il segreto giornalistico. Dichiarando non fondata la questione sollevata con riguardo all' art. 21 Cost., senza limitazioni o precisazioni di sorta, la Corte lascia al legislatore margini limitatissimi per una riforma della materia. L' unica via consentita sembra essere quella che, eliminando al massimo la residua differenza tra il segreto giornalistico e quello di polizia, ha per obiettivo l' estensione al primo del divieto di acquisizione della notizia di cui non s' intende rivelare la fonte, secondo lo schema del segreto di polizia.
l. 3 febbraio 1963, n. 69 art. 3 Cost. art. 21 Cost. art. 348 c.p.p. art. 351 c.p.p. art. 372 c.p.
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