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143203
IDG820800034
82.08.00034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nocilla Damiano
Nota a C. Cost. 10 febbraio 1981, n. 19
Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 2-4, pt. 1, pag. 101-106
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02143; D30640
La sentenza annotata dichiara inammissibile la questione di legittimita', sollevata in relazione all' art. 3 Cost., dell' art. 65 della legge n. 392/1978, per imprecisione dei termini e dei motivi posti a base dell' ordinanza di remissione. La decisione, osserva l' A., suscita numerose perplessita', dal momento che la disposizione, sottoponendo a particolare disciplina i contratti di locazione non soggetti a proroga, opera un generico rinvio alle norme che discriminano i conduttori con riguardo al loro reddito. Se e' vero, quindi, che la disposizione indicata dal giudice a quo opera un differente trattamento tra due diverse categorie di conduttori, non sembra possibile pensare ad un' erronea indicazione della disposizione impugnata e, di conseguenza, alla irrilevanza della questione. Ma anche ammettendo l' incompleta indicazione, nell' ordinanza, dei profili di illegittimita', la Corte non ha motivo di rinunciare al potere di integrazione dell' ordinanza stessa.
art. 3 Cost. art. 65 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
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