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| IDG820800041 | |
| 82.08.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bin Roberto
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| Determinazione dei principi della delega legislativa e norme
transitorie
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| nota a ord. C. Cost. 11 giugno 1980, n. 85
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| Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 2-4, pt. 1, pag. 384-400
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0114; D01141; D2175
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| L' ordinanza annotata dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento ad
alcune norme transitorie della riforma del contenzioso tributario. In
particolare si tratta delle norme che comminano l' estinzione del
processo nel caso che il contribuente non compia un nuovo atto di
impulso processuale, proponendo in tempo utile istanza di trattazione
del ricorso o dell' impugnazione. Osserva l' A. che, al di la' della
stessa questione di legittimita' della normativa esaminata, si
chiedeva alla Corte di stabilire anche se tale normativa poteva
prodursi validamente in forza di un decreto delegato che non trovava
sul punto un' esplicita autorizzazione nella legge di delega. Se da
un lato e' vero, come afferma la Corte, che la legge di delega non
puo' provvedere alla specificazione della disciplina processuale
transitoria, non e' altrettanto vero che le norme transitorie
delegate incontrino solo i limiti di natura immediatamente
costituzionale, senza altre interposizioni. Esiste invece sempre il
limite rinvenibile nei principi della legislazione vigente, per cui
il legislatore delegato non puo' introdurre, sia pure per i soli casi
pendenti, regole restrittive dei diritti non previste dalla legge di
delega.
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| art. 3 Cost.
art. 24 Cost.
art. 76 Cost.
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
l. 9 ottobre 1971, n. 825
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