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143207
IDG820800041
82.08.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bin Roberto
Determinazione dei principi della delega legislativa e norme transitorie
nota a ord. C. Cost. 11 giugno 1980, n. 85
Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 2-4, pt. 1, pag. 384-400
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0114; D01141; D2175
L' ordinanza annotata dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento ad alcune norme transitorie della riforma del contenzioso tributario. In particolare si tratta delle norme che comminano l' estinzione del processo nel caso che il contribuente non compia un nuovo atto di impulso processuale, proponendo in tempo utile istanza di trattazione del ricorso o dell' impugnazione. Osserva l' A. che, al di la' della stessa questione di legittimita' della normativa esaminata, si chiedeva alla Corte di stabilire anche se tale normativa poteva prodursi validamente in forza di un decreto delegato che non trovava sul punto un' esplicita autorizzazione nella legge di delega. Se da un lato e' vero, come afferma la Corte, che la legge di delega non puo' provvedere alla specificazione della disciplina processuale transitoria, non e' altrettanto vero che le norme transitorie delegate incontrino solo i limiti di natura immediatamente costituzionale, senza altre interposizioni. Esiste invece sempre il limite rinvenibile nei principi della legislazione vigente, per cui il legislatore delegato non puo' introdurre, sia pure per i soli casi pendenti, regole restrittive dei diritti non previste dalla legge di delega.
art. 3 Cost. art. 24 Cost. art. 76 Cost. d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 l. 9 ottobre 1971, n. 825
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