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| IDG820800046 | |
| 82.08.00046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carlassare Lorenza
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| Adattamento ordinario a referendum abrogativo
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| nota a C. Cost. 13 febbraio 1981, n. 31
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| Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 2-4, pt. 1, pag. 462-483
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D021030; D021433; D00110; D8161
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| La sentenza annotata dichiara inammissibile la richiesta referendaria
relativa ad alcuni articoli della legge n. 393/1975 sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari. La motivazione,
osserva l' A., appare assai discutibile, dal momento che la Corte fa
riferimento alla responsabilita' conseguente alla disapplicazione di
un trattato, scelta che sarebbe riservata alla esclusiva valutazione
del Parlamento e, pertanto, sottratta al popolo. Poiche' l' art. 75
Cost. sottrae al referendum solo le leggi di autorizzazione alla
ratifica di trattati internazionali, non si comprende da quale
disposizione costituzionale e da quale principio si ricavi che la
valutazione politica circa la disapplicazione di un trattato sia
riservata al solo Parlamento. L' estensione operata dalla Corte
finisce per ricomprendere qualunque norma, in qualunque modo
collegata con un qualsiasi impegno internazionale assunto. Sottrarre
in tal modo alla consultazione popolare le leggi di esecuzione dei
trattati e quelle produttive di effetti collegati all' ambito di
operativita' dei trattati stessi, significa non solo fornire un'
interpretazione contrastante con il disposto dell' art. 75 Cost., ma
anche presumere una qualche minorita' del popolo sovrano, in
clamorosa difformita' rispetto al sistema delineato dalla nostra
Carta costituzionale.
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| l. 2 agosto 1975, n. 393
art. 75 Cost.
art. 1 Cost.
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