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143210
IDG820800046
82.08.00046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carlassare Lorenza
Adattamento ordinario a referendum abrogativo
nota a C. Cost. 13 febbraio 1981, n. 31
Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 2-4, pt. 1, pag. 462-483
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021030; D021433; D00110; D8161
La sentenza annotata dichiara inammissibile la richiesta referendaria relativa ad alcuni articoli della legge n. 393/1975 sulla localizzazione delle centrali elettronucleari. La motivazione, osserva l' A., appare assai discutibile, dal momento che la Corte fa riferimento alla responsabilita' conseguente alla disapplicazione di un trattato, scelta che sarebbe riservata alla esclusiva valutazione del Parlamento e, pertanto, sottratta al popolo. Poiche' l' art. 75 Cost. sottrae al referendum solo le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, non si comprende da quale disposizione costituzionale e da quale principio si ricavi che la valutazione politica circa la disapplicazione di un trattato sia riservata al solo Parlamento. L' estensione operata dalla Corte finisce per ricomprendere qualunque norma, in qualunque modo collegata con un qualsiasi impegno internazionale assunto. Sottrarre in tal modo alla consultazione popolare le leggi di esecuzione dei trattati e quelle produttive di effetti collegati all' ambito di operativita' dei trattati stessi, significa non solo fornire un' interpretazione contrastante con il disposto dell' art. 75 Cost., ma anche presumere una qualche minorita' del popolo sovrano, in clamorosa difformita' rispetto al sistema delineato dalla nostra Carta costituzionale.
l. 2 agosto 1975, n. 393 art. 75 Cost. art. 1 Cost.
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