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| IDG820800051 | |
| 82.08.00051 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Grasso Pietro Giuseppe
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| Controllo sulla rispondenza alla realta' empirica delle previsioni
legali di reato
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| nota a C. Cost. 8 giugno 1981, n. 96
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| Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 808-833
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51870; D0402; D50000
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| La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' dell' art. 603 c.p.,
che prevede il reato di plagio, per contrasto con l' art. 25, comma
2, della Costituzione. Nell' ampia motivazione della sentenza sono
enunciati i motivi che starebbero a denotare l' impossibilita' di
verificare, in sede giudiziale, i fatti concreti da sussumere all'
ipotesi astratta del reato preso in esame; tali motivi, osserva l'
A., si rivelano di carattere incerto e disputabile. Non e' decisivo,
sostiene l' A., che il nomen delicti sia stato adoperato nel corso
dei secoli e nelle legislazioni della penisola per designare figure
criminose anche diverse, ne' che i processi penali per accusa di
plagio siano stati ben pochi, poiche' cio' non prova ne' l'
imprecisione, ne' l' irrealta' della previsione penale. Sostenere poi
che la nozione di plagio non e' avvalorata dalla scienza medica puo'
essere utile soltanto per sottolineare l' inadeguatezza della
legislazione penale al progresso degli studi medici e psichiatrici.
Neppure pare decisiva, nel senso voluto dalla sentenza in esame, la
difficolta' di distinguere un ordine di rapporti da ricondurre sotto
alla particolare figura del plagio, in confronto ad altre ipotesi di
delitti lesivi dello stesso bene giuridico, ossia la liberta' della
persona. Togliere simili disarmonie e' comunque compito del
legislatore e non del giudice di legittimita'.
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| art. 25 comma 2 Cost.
art. 603 c.p.
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