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143215
IDG820800051
82.08.00051 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grasso Pietro Giuseppe
Controllo sulla rispondenza alla realta' empirica delle previsioni legali di reato
nota a C. Cost. 8 giugno 1981, n. 96
Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 808-833
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51870; D0402; D50000
La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' dell' art. 603 c.p., che prevede il reato di plagio, per contrasto con l' art. 25, comma 2, della Costituzione. Nell' ampia motivazione della sentenza sono enunciati i motivi che starebbero a denotare l' impossibilita' di verificare, in sede giudiziale, i fatti concreti da sussumere all' ipotesi astratta del reato preso in esame; tali motivi, osserva l' A., si rivelano di carattere incerto e disputabile. Non e' decisivo, sostiene l' A., che il nomen delicti sia stato adoperato nel corso dei secoli e nelle legislazioni della penisola per designare figure criminose anche diverse, ne' che i processi penali per accusa di plagio siano stati ben pochi, poiche' cio' non prova ne' l' imprecisione, ne' l' irrealta' della previsione penale. Sostenere poi che la nozione di plagio non e' avvalorata dalla scienza medica puo' essere utile soltanto per sottolineare l' inadeguatezza della legislazione penale al progresso degli studi medici e psichiatrici. Neppure pare decisiva, nel senso voluto dalla sentenza in esame, la difficolta' di distinguere un ordine di rapporti da ricondurre sotto alla particolare figura del plagio, in confronto ad altre ipotesi di delitti lesivi dello stesso bene giuridico, ossia la liberta' della persona. Togliere simili disarmonie e' comunque compito del legislatore e non del giudice di legittimita'.
art. 25 comma 2 Cost. art. 603 c.p.
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