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| IDG820800052 | |
| 82.08.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Crisafulli Vezio
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| Nota a ord. C. Cost. 8 giugno 1981, n. 98
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| Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 839-841
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D021431; D51124; D1221
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| L' ordinanza annotata, osserva l' A., ribadisce una discutibilissima
impostazione restrittiva del possibile oggetto dei conflitti di
attribuzione tra poteri dello Stato, escludendone le ipotesi in cui
il "cattivo uso" del potere si concreti in un vizio logico dell' atto
che ha dato origine alla controversia. Nel caso in esame il
denunciato conflitto traeva origine dal complessivo comportamento del
pretore che contestava al funzionario statale l' usurpazione di
funzioni pubbliche esercitate su direttive del Governo, nell' erroneo
presupposto che tali funzioni amministrative risultassero gia'
trasferite agli organi regionali. La Corte avrebbe dovuto ritenere
ammissibile il conflitto, dal momento che esula dalla giurisdizione
dei giudici ordinari, anche in sede penale, il potere di disporre la
rimozione o la sospensione di atti amministrativi e che, infine, l'
esercizio da parte di un organo dello Stato di una competenza, in
ipotesi, ad esso non piu' spettante, non sarebbe mai configurabile
come illecito penale.
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| art. 134 Cost.
art. 347 c.p.
art. 37 l. 11 marzo 1953, n. 87
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