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143216
IDG820800052
82.08.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Crisafulli Vezio
Nota a ord. C. Cost. 8 giugno 1981, n. 98
Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 839-841
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021431; D51124; D1221
L' ordinanza annotata, osserva l' A., ribadisce una discutibilissima impostazione restrittiva del possibile oggetto dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, escludendone le ipotesi in cui il "cattivo uso" del potere si concreti in un vizio logico dell' atto che ha dato origine alla controversia. Nel caso in esame il denunciato conflitto traeva origine dal complessivo comportamento del pretore che contestava al funzionario statale l' usurpazione di funzioni pubbliche esercitate su direttive del Governo, nell' erroneo presupposto che tali funzioni amministrative risultassero gia' trasferite agli organi regionali. La Corte avrebbe dovuto ritenere ammissibile il conflitto, dal momento che esula dalla giurisdizione dei giudici ordinari, anche in sede penale, il potere di disporre la rimozione o la sospensione di atti amministrativi e che, infine, l' esercizio da parte di un organo dello Stato di una competenza, in ipotesi, ad esso non piu' spettante, non sarebbe mai configurabile come illecito penale.
art. 134 Cost. art. 347 c.p. art. 37 l. 11 marzo 1953, n. 87
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