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143217
IDG820800054
82.08.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pera Giuseppe
Ragione o benevolenza nell' assunzione obbligatoria degli orfani di guerra
nota a C. Cost. 19 giugno 1981, n. 104
Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 887-892
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D730; D04005
Stabilisce la sentenza annotata che non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all' art. 3 Cost., delle norme che ricomprendono tra i soggetti aventi diritto all' assunzione obbligatoria gli orfani dei caduti in guerra, per servizio o sul lavoro, anche a grande distanza di tempo dal momento in cui si e' verificato il decesso del genitore. L' A. non condivide la decisione: senza disattendere la normativa nella sua oggettiva formulazione, e' decisivo infatti interrogarsi sulla ragion d' essere della "larga benevolenza" della legge per quanto riguarda gli orfani di guerra. Almeno nella massima parte dei casi viene soprattutto in questione il primo avviamento al lavoro, per cui parrebbe logico richiedere la sussistenza in concreto della situazione di bisogno come rapportabile alla caudeterminante considerata. Puo' avvenire che questo nesso debba considerarsi spezzato quando il soggetto abbia trovato, magari per decenni, utile collocazione e poi si trovi formalmente disoccupato solo per libera scelta.
art. 3 Cost. l. 2 aprile 1968, n. 482
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