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| IDG820800054 | |
| 82.08.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pera Giuseppe
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| Ragione o benevolenza nell' assunzione obbligatoria degli orfani di
guerra
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| nota a C. Cost. 19 giugno 1981, n. 104
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| Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 887-892
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D730; D04005
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| Stabilisce la sentenza annotata che non e' fondata la questione di
legittimita' costituzionale, con riferimento all' art. 3 Cost., delle
norme che ricomprendono tra i soggetti aventi diritto all' assunzione
obbligatoria gli orfani dei caduti in guerra, per servizio o sul
lavoro, anche a grande distanza di tempo dal momento in cui si e'
verificato il decesso del genitore. L' A. non condivide la decisione:
senza disattendere la normativa nella sua oggettiva formulazione, e'
decisivo infatti interrogarsi sulla ragion d' essere della "larga
benevolenza" della legge per quanto riguarda gli orfani di guerra.
Almeno nella massima parte dei casi viene soprattutto in questione il
primo avviamento al lavoro, per cui parrebbe logico richiedere la
sussistenza in concreto della situazione di bisogno come rapportabile
alla caudeterminante considerata. Puo' avvenire che questo nesso
debba considerarsi spezzato quando il soggetto abbia trovato, magari
per decenni, utile collocazione e poi si trovi formalmente
disoccupato solo per libera scelta.
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| art. 3 Cost.
l. 2 aprile 1968, n. 482
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